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manifesto

Ttip, diritto del commercio e commercio del diritto

di Giorgio Lunghini

Un investimento è davvero tale se aumenta lo stock di capitale di un paese, per esempio se si costruisce una nuova fabbrica, si impiegano nuove macchine e si assumono nuovi lavoratori

In molti paesi civili, di là e di qua dall’Atlantico, dagli stessi Stati uniti alla Ger­ma­nia, il Ttip è oggetto di cri­ti­che severe e ben fondate.

Nel nostro paese (“Ahi serva Ita­lia!” era l’invettiva di Paolo Sylos Labini) le cri­ti­che sono rare e mino­ri­ta­rie. Molti, invece, i giu­dizi entu­sia­stici; dalla Con­fin­du­stria al Pre­si­dente del Con­si­glio. Mat­teo Renzi ha defi­nito «vitale» il Trat­tato e soste­nuto che «la sua man­cata con­clu­sione sarebbe un gigan­te­sco auto­gol per il nostro continente».

Sia ai cri­tici sia ai soste­ni­tori del Ttip, e soprat­tutto a que­sti, sarebbe utile la let­tura di un docu­mento delle Nazioni Unite: Fourth report of the Inde­pen­dent Expert on the pro­mo­tion of a demo­cra­tic and equi­ta­ble inter­na­tio­nal order. È un docu­mento circa le con­se­guenze giu­ri­di­che del Ttip, con­se­guenze non meno gravi — la pri­va­tiz­za­zione del diritto — di quelle imme­dia­ta­mente economiche.

Ne riprendo qui alcuni passi.

È forse ammis­si­bile che a un inve­sti­tore che spe­cula o a una banca che con­cede pre­stiti senza garan­zie sia comun­que assi­cu­rato un pro­fitto?

No: qual­che volta gli inve­sti­tori vin­cono, qual­che volta per­dono. Ciò che è anor­male è che un inve­sti­tore pre­tenda la garan­zia di un pro­fitto, e che si crei un sistema paral­lelo di riso­lu­zione stra­giu­di­ziale delle con­tro­ver­sie, un sistema che nor­mal­mente non è indi­pen­dente, tra­spa­rente, affi­da­bile o almeno impu­gna­bile, e soprat­tutto che si cer­chi di usur­pare le fun­zioni dello Stato.

Si trat­te­rebbe di una pri­va­tiz­za­zione dei pro­fitti e di una socia­liz­za­zione delle per­dite (all’Onu si ricor­dano di Erne­sto Rossi!).

Nono­stante le ana­lisi dell’Unctad, di J. Sti­glitz, P. Krug­man e J. Capaldo, le società trans­na­zio­nali con­ti­nuano a spin­gere i governi verso nuovi accordi di inve­sti­menti inter­na­zio­nali con clau­sole di Riso­lu­zione delle con­tro­ver­sie tra inve­sti­tore e Stato (Investor-state dispute set­tle­ment: Isds), clau­sole che potreb­bero por­tare a gravi crisi inter­na­zio­nali. La ragione addotta è che gli inve­sti­tori non si fidano dei sistemi giu­di­ziari nazio­nali, e pre­fe­ri­scono creare una giu­ri­sdi­zione sepa­rata per le con­tro­ver­sie com­mer­ciali; tut­ta­via è dif­fi­cile capire per­ché mai uno Stato dovrebbe accet­tare l’implicita squa­li­fi­ca­zione dei suoi tri­bu­nali nazio­nali e con­sen­tire la crea­zione di un sistema pri­va­tiz­zato di riso­lu­zione delle con­tro­ver­sie: piut­to­sto che andare in causa davanti ai tri­bu­nali nazio­nali, gli inve­sti­tori si affi­dano a tre arbi­tri che deci­de­ranno se i loro diritti sono stati vio­lati da uno Stato.

Ciò è tanto più grave quando si tratta di atti­vità eco­no­mi­che e finan­zia­rie che pos­sono vio­lare i diritti umani, in quanto com­por­tino disoc­cu­pa­zione, danni alla agri­col­tura e frodi ali­men­tari, deva­sta­zione dell’ambiente, inqui­na­mento delle acque, con­ta­mi­na­zione radioat­tiva, defor­ma­zioni genetiche.

Di qui una prima rac­co­man­da­zione: «Gli Stati dovreb­bero abo­lire il sistema di riso­lu­zione delle con­tro­ver­sie tra inve­sti­tori e Stato, e sosti­tuirlo con una Corte degli inve­sti­menti internazionali».

Il docu­mento dell’Onu si può tro­vare a que­sto indi­rizzo inter­net: http://​www​.ref​world​.org/​p​d​f​i​d​/​5​5​f​2​8​f​2​e​4​.​pdf.

Un cenno, tut­ta­via, a que­sti «inve­sti­tori» inter­na­zio­nali, tanto cor­teg­giati dal governo ita­liano e che sono grandi imprese mul­ti­na­zio­nali e grandi spe­cu­la­tori finan­ziari quali Blac­kRock e Gold­man Sachs — ben cono­sciuti e ben intro­dotti in Italia.

Ora un inve­sti­mento è dav­vero tale se aumenta lo stock di capi­tale di un paese, per esem­pio se si costrui­sce una nuova fab­brica, si impie­gano nuove mac­chine e si assu­mono nuovi lavo­ra­tori. Se un «inve­sti­tore» di un altro paese com­pera una impresa ita­liana, si tratta sol­tanto di un pas­sag­gio di pro­prietà e di poteri, con con­se­guenze ovvie e aggra­vate dalla pri­va­tiz­za­zione del diritto di cui si è detto.

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