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Il diritto del comune

di Girolamo De Michele

G. Allegri, A. Amendola, A. Arienzo, M. Blecher, M. Bussani, P. Femia, A. Negri, U. Mattei, G. Teubner, Il diritto del comune. Crisi della sovranità, proprietà e nuovi poteri costituenti, a cura di Sandro Chignola, Ombre Corte, Verona 2012, pp. 236, € 20,00

Questo volume, che raccoglie parte dei materiali prodotti in occasione di una giornata di studi nel marzo 2011, ha la sua ragion d’essere in almeno due temi: la crisi del diritto e della sovranità, e la pratica necessità di processi costituenti messi all’opera dai movimenti globali.

Che in un’epoca di crisi dell’economia globale siano entrate in crisi tanto gli istituti della rappresentanza politica “democratico-costituzionale”, quanto il diritto in quanto tale; che si debba parlare di una crisi delle costituzioni sia dal lato teorico (fondamenti formali dell’architettura giuridica che regolamenta la produzione di leggi e la loro applicazione), sia dal lato materiale (garanzia dell’inviolabilità dei diritti fondamentali iscritti nelle carte costituzionali e tutela sostanziale del cittadino), non è una novità per gli studiosi di questi argomenti.

Meno comune è la comprensione di questa crisi da parte della (cosiddetta) opinione pubblica, e le sue conseguenze nella precaria quotidianità di questo lungo fine secolo.

Partiamo da alcuni concreti casi esemplari di violazione dei diritti umani da parte di società multinazionali: «l’inquinamento ambientale e il trattamento disumano di gruppi di popolazione locale, come nel caso della Shell in Nigeria;

la catastrofe chimica di Bophal; le vergognose condizioni di lavoro in cui versa la manodopera nelle aziende cosiddette “sfruttatrici” presenti sia in Asia sia in America Latina; lo sfruttamento del lavoro minorile da parte dei gruppi Ikea e Nike; l’accusa mossa al produttore di articoli sportivi Adidas di aver realizzato palloni grazie al lavoro forzato in Cina; l’uso di velenosissimi pesticidi nelle piantagioni di banane; la “scomparsa di lavoratori sindacalizzati; i danni all’ambiente causati dalla realizzazione di grandi opere strutturali» (Teubner, p. 16). In tutti questi casi entra in gioco la questione giuridica degli effetti “orizzontali” dei diritti fondamentali: possono i diritti fondamentali vincolare, oltre i sistemi statali, anche le organizzazioni private, imponendo vincoli agli attori privati? Il problema sorge nel momento in cui gli apparati pubblici vengono privatizzati, con la conseguente estensione della libertà dalle obbligazioni giuridiche di soggetti privati che però svolgono funzioni di rilievo “pubblico”. E quando questi attori privati sono transnazionali (ad es. società multinazionali), il ruolo regolativo degli Stati nazionali è quasi assente; per contro, accade che queste multinazionali o corporations o gruppi transnazionali impongano regole e comportamenti “privati”, con autonomi regimi di governance, agli ambiti di esistenza in cui agiscono: ambiente, condizioni lavorative, produzione e diffusione di sostanze nocive diventano così una sorta di far west in cui, in assenza del diritto e dello Stato, vige la legge del più forte [1].

Un secondo esempio è la “governance commissaria di mercato” (sottotitolo del contributo di Alessandro Arienzo): il concatenarsi di crisi economica (il tracollo politico dell’impresa europea, evidenziato «dall’incapacità dell’Unione Europea di delineare una uscita politica dalla propria crisi», e il contemporaneo svuotamento delle sovranità nazionali attribuiscono allo Stato – l’esempio più evidente è il caso greco – un ruolo decisivo nella distribuzione globale dei poteri: «la dissoluzione dell’architettura sovrana sotto i colpi della speculazione finanziaria si accompagna all’irrigidimento di una dimensione esecutiva che mostra il suo volto automutilativo nei licenziamenti nel pubblico impiego, e la violenza dei tagli allo stato sociale e della repressione» (Arienzo, pp. 207-208).
Questo mutamento degli apparati di governo coincide con quei processi economici che hanno sottomesso «la produzione di merci e servizi alla logica finanziaria» e spostato la valorizzazione dal profitto alla rendita parassitaria (Blechner, p. 101).

Allargando l’orizzonte visuale, Pasquale Femia accende le luci sul modo in cui è mutata la forma del potere dittatoriale. «Il potere dittatoriale è quasi inevitabilmente disperso nel moderno stato amministrativo»: in questa distributed dictatorship «la compressione, fino alla distruzione, della democrazia si manifesta in una miriade di azioni di governo [,] non nella mera biologia dominante di un sovrano decisore». Citando il caso americano e la relativa riflessione politico-giuridica, Femia sintetizza la deriva “imperiale” argomentando che «non c’è il Grande Decisore, ma una miriade di decisioni decostituenti; non c’è il Decisore, ma una rete di soggetti incardinati in mille punti dei sistemi sociali, ciascuno dei quali lavora all’interno per corrompere i sistemi stessi». Nell’era globale «la dittatura sarà sempre una dittatura diffusa e costituzionale. La dittatura è quindi una perversione della complessità, non un’epifania dell’ordine violento che precede e domina l’ordine giuridico» (Femia, pp. 160-163) [2].

Ancor più in generale, nella sua introduzione Chignola sottolinea come lo Stato venga non accantonato e superato, «ma valorizzato come agenzia, pubblica o locale, per un ordine economico che lo trascende e che sfrutta il monopolio dei poteri normativi e sanzionatori che lo Stato ancora detiene ai fini dell’implementazione dei propri codici e dei propri principi» (p. 13). È un processo di lunga durata, che può essere fatto risalire al famoso, o famigerato – o famoso e famigerato — rapporto alla Trilateral sulla crisi di governabilità delle democrazie di Huntington, Croizier e Watanuki [3]: all’«eccesso di claims che investe gli istituti della rappresentanza politica», alle pretese di diritti scaturite dalle lotte degli anni Sessanta, la risposta è: «flessibilizzare il comando, svuotare della loro centralità gli spazi della rappresentanza e i luoghi della democrazia formale, decentrare la produzione del diritto, cooptare in nuove forme di partecipazione settori organizzati della società civile, è quanto appare allora utile per aggirare la crisi dello Stato e innestare profondamente all’interno dei processi sociali dispositivi di regolazione in grado di adeguarsi ai mutamenti che investono la produzione della soggettività e i nessi materiali che ne organizzano la composizione» (p. 10). E dunque, svuotare dei contenuti materiali le costituzioni formali, aggirare la gerarchia delle norme con atti amministrativi aventi forza di legge fondati su criteri di efficienza, o di miglior rapporto costi-benefici, o di garanzia di sicurezza sociale; cessione di ampi spazi pubblici ai soggetti privati, ovvero gestione privatistica degli spazi pubblici, in una voluta confusione tra “pubblico” e “privato” nella quale il “pubblico” finisce per essere un diverso — spesso farraginoso, elefantiaco, burocratico — modo privato di porre in atto processi di governance.

In conclusione, si deve riconoscere il carattere postdemocratico della governance globale «nel senso che essa non si appoggi più all’impianto del sistema rappresentativo che ha sostenuto e garantito la legittimità dello Stato; che gli organi, le tecniche e le pratiche di governance possiedano la flessibilità e la fluidità necessaria per adattarsi in maniera costante ai mutamenti delle situazioni; e che la sua esecutività sia da imputarsi a una pluralità di forme di regolazione controllate, spesso in modo indiretto, dalle oligarchie, in particolare da quelle economiche» (Negri, p. 34).

È bene ricordare, per aggiungere altra legna al fuoco, che l’incontro di cui sono raccolti gli atti si è svolto alla vigilia dei referendum su/contro la privatizzazione dell’acqua, e dei “beni comuni” in generale, e sul nucleare: in presenza, quindi, di un ravvicinato orizzonte nel quale l’«eccedenza di soggettività», concretizzatasi nelle forme associative (ad es. i forum sull’acqua), dava battaglia costituente non solo contro la cessione di beni di rilevanza costituzionale, ma soprattutto per una nuova modalità giuridica e amministrativa della loro gestione.

A fronte di questo grumo di questioni, i diversi interventi di questo volume hanno, nella loro quasi totalità, coscienza della necessità di andare oltre una mera difesa dei principi costituzionali, in una situazione che vede la Costituzione della “repubblica fondata sul lavoro” oltrepassata per un verso dalla costituzione materiale che impone la precarizzazione e la privatizzazione degli ambiti di vita (non solo di quelli lavorativi), e per altro da esperienze di lotta: dall’esperienza di difesa del territorio da parte del movimento No Tav a quella di Acqua Bene Comune Napoli, dai processi di occupazione costituente degli spazi pubblici artistici a Roma e Palermo alle occupazioni di edifici abbandonati che vengono restituiti al comune sotto forma di studentati autogestiti, alle esperienze di autonoma produzione culturale (si pensi all’eccedenza produttiva di una realtà quale il Bartleby nel contesto del deserto culturale che è, non da oggi, Bologna). Il doppio dispositivo delle lotte e della ristrutturazione dei processi di governance impongono la riconsiderazione del momento costituente come proprio della natura delle lotte, e al suo interno il ripensamento degli istituti delle costituzioni e del diritto come entità dinamiche e viventi, “autosovversive”; in altri termini, far sì che all’interno del diritto l’istanza della giustizia sia intesa, per dirla con Teubner, come (p. 149)

Un processo di autodescrizione del diritto, che interrompe, blocca, sabota, minaccia di far saltare la ricorsività routinaria delle operazioni giuridiche, che così costringe il diritto ad autotrascendersi oltre ogni possibilità ragionevole, che pone se stesso — ma sempre soggiacendo alla coazione a proseguire nella produzione di ulteriori operazioni giuridiche — e che in tal modo sabota se stesso, producendo così nuove ingiustizie.

È bene chiarire che questi saggi non trattano di questioni formali o accademiche. Non si tratta, alla luce di presunte o reali aporie del diritto, di indicare una via logica o filosofica all’autoriforma del diritto e/o dello Stato: di indicare la via di una superiore razionalità alla quale lo stato di cose esistente per magia si adatta, una volta illuminato dalla lanterna della teoria. Si tratta di rovesciare, all’interno dei processi e delle lotte, i paradigmi interpretativi attraverso pratiche concrete, come quelle poco sopra indicate. È all’interno di queste pratiche che trova la sua ragione la definizione di un “comune” come ambiente e relazione, e dei commons come beni che vanno oltre la definizione e la retorica del “benecomunismo” e dei beni comuni.

Per cogliere questo punto è utile far mente locale ai due anni che ci separano questi interventi. Cos’è accaduto, dalla primavera del 2011? In prima battuta, la vittoria (impensata e inattesa) dei referendum su acqua e nucleare, a cui è seguita una vittoria in sede di Corte Costituzionale, con l’annullamento della legge che in tempi rapidi l’allora governo Berlusconi aveva varato per aggirare l’esito referendario; nel frattempo, piazze tematiche non certo “elettorali” e movimenti dal basso contribuivano alla vittoria di sindaci “arancioni” a Milano, Napoli, Genova, accelerando la decomposizione della maggioranza di governo: eventi che lasciavano spazio alla possibilità di pensare il momento costituente come possibilità di forzare “dall’interno” la Costituzione, radicalizzandone la sua attuazione nella difesa dei “beni comuni” all’interno del settore “pubblico”.

A distanza di 20 mesi la primavera ha assunto i colori di un autunno di lunga durata: dopo la caduta (ma in realtà prima, causa efficiente piuttosto che effetto) del governo Berlusconi è succeduta una “dittatura commissaria” della BCE che ha avviato una “rivoluzione dall’alto” a tutela degli interessi finanziari, con pesanti effetti sui diritti “costituzionalmente garantiti” — dall’abrogazione dell’art. 18 dello statuto dei lavoratori all’inserimento dell’obbligo di pareggio di bilancio nella stessa Costituzione. I “beni comuni” sono rimasti pubblici, ma gestiti da municipalizzate che agiscono come agenti privati, senza possibilità di accesso “dal basso” ai consigli di amministrazione. Le pratiche di governo locale hanno rapidamente sedato le turbolenze suscitate dalla rivoluzione arancione. E i sogni, che per la verità erano apparsi illusori sin dal primo momento, di una coalizione dei movimenti in chiave elettorale sono stati spazzati via, con molto mestiere e poca fatica, dai vertici di un pentapartitino agglutinato attorno a un ex magistrato che da tempo sgomitava per un posto in prima fila.

Ha senso, davanti alla dura lezione dei fatti, continuare a credere nella possibilità di forzare il dispositivo costituzionale “dall’interno”, con un’opera di “produzione legislativa dal basso” che ignora il nesso tra Costituzione e amministrazione, e si destina alla marginalità rispetto alla capacità di svuotare le norme attraverso atti amministrativi con forza di governance?

A me sembra che l’attualità dei saggi di questo volume risiede proprio nella definizione di un ambito politico-giuridico altro rispetto a forme, anche nobili e meritorie, di mera difesa dell’esistente, al cui interno con molta difficoltà si può tematizzare con una qualche coerenza un “diritto del comune”, se è vero che il comune «non è soltanto la terra che condividiamo, ma anche il linguaggio che creiamo, le pratiche sociali che costituiamo, le forme della socialità che definiscono i nostri rapporti» [4]. Per dirla col Mattei del 2011, «il comune non è un oggetto ed in quanto tale non può essere né trasformato in merce né dominato (dominium). Il comune è una relazione di natura qualitativa fra l’individualità e l’ambiente in cui essa è immersa, fra il tutto e le sue parti» (p. 212). Di conseguenza, sono beni del comune (commons) «quei beni che solo in comune possono essere prodotti e che solo come tali possono, perciò, essere fruiti e goduti. Non (o almeno non solo) quelli che altri intende invece riconoscere come inscritti nella natura o semplicemente legati ai diritti fondamentali della persona» (Chignola, p. 9). Se così è, il comune può essere pensato — e i suoi beni rivendicati — solo al di fuori e al di là del nesso tra proprietà privata e sovranità statuale, «i due più potenti strumenti di concentrazione del potere, esclusione e sfruttamento che siano stati “inventati” nella storia umana» (Mattei, p. 218).

Il punto di domanda — che rimanda al dissidio di fondo tra Negri e Teubner — è se questa pratica del comune, ovvero questo orizzonte posto in essere dalle lotte, e che delle lotte costituisce l’ambiente, sia ancora definibile all’interno di un “diritto”. Teubner, che ha l’indubbio merito di aver innovato e sovvertito la teoria dei sistemi di Luhmann proprio sul campo del diritto, pensa alla modernità — o forse sarebbe meglio dire: a una post-modernità — come un sistema plurale di sfere di razionalità, ciascuna dotata di propria ragione e normazione, che interagiscono l’una sulle altre, all’interno del quale il diritto ritorna in forma di autoproduzione di processi costituzionali: Negri rimprovera a Teubner di non considerare fino in fondo il nesso — individuato a suo tempo da Pasukanis, che rimane la stella polare del filosofo padovano sul terreno della critica del diritto — tra la logica dei concetti giuridici e la logica dei rapporti sociali e di produzione della società capitalistica. Immaginare un diritto del comune è possibile solo a condizione di destrutturare la costituzione proprietaria e «risalire dalla pluralità, dalla rete dei rapporti di lavoro a forme di regolazione, che comprendano e sviluppino il potenziale dei rapporti produttivi sociali — che costituiscono, nell’eguaglianza e nella coproduzione, norme giuridiche non statali per regolare la vita in comune». Ma, si chiede Negri: «perché parlare ancora di diritto?» (p. 44).

Dopo tutto, non è un pregiudizio tipicamente borghese — di quel mercante immerso nell’astratta razionalità del calcolo che diventa capitalista e speculatore — che solo il diritto, con la sua logica disincarnata e formale, sia capace di dar forma alla vita, posto che alla vita in sé questa capacità viene negata? Detto altrimenti, perché la capacità di cooperazione sociale dev’essere ancora costretta all’interno della logica giuridica? Come giustamente afferma Amendola, all’interno del più denso dei contributi di questo volume, un possibile diritto del comune si manifesta e si concretizza in «dispositivi istituzionali che traducano continuamente, e in modo sempre aperto, una capacità “autopoietica” che si radica sempre nella eccedente potenza della soggettività», la cui traduzione politica è «il prodotto di una ricchezza sociale eccedente che non vuole e non può essere governata, e che ha nel suo molteplice corpo tutta la potenza per generare autogoverno» (96-97).

Ma, di nuovo, perché chiamare tutto ciò “diritto”, e non libertà, resistenza, autonomia?

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Note
[1] Pensiamo al modo in cui le aziende petrolifere hanno agito con proprie diplomazie e proprie strategie, all’interno della crisi del regime libico, a volte in aperta concorrenza col Segretario di Stato USA Hillary Clinton.
[2] A questo proposito Femia cita la riduzione a «una sorta di icona pop» di Carl Schmitt nei tentativi di traduzione del suo pensiero giuridico «nel linguaggio della law and economics e in genere nella metodologia dell’individualismo possessivo», in autori quali Posner e Vermeule «dei quali non si sa se contrastare le tesi o sorridere» (p. 162). Quest’uso, aggiungo io, mette ancor più in rilievo come la dottrina politico-giuridica di Schmitt sia il prodotto di un nostalgico rimpianto verso quel momento in cui Ferdinando II d’Asburgo, al termine della fase danese della Guerra dei Trent’anni, avrebbe dovuto (secondo Schmitt) usare la forza militare di Wallenstein per attribuire la corona imperiale alla casa d’Asburgo, imporne l’ereditarietà e sopprimere le libertà germaniche: un rimpianto analogo a quello di certi meridionalisti alla Pino Aprile per il borbonico Regno delle due Sicilie. L’inutilizzabilità del suo apparato concettuale nell’attuale crisi della sovranità rende ancor più patetici i tentativi di mascherare sotto una patina giuridica il sostegno a «una tirannica governance del disordine globale»: ogni epoca ha i leviatani che si merita, e ogni leviatano le mosche cocchiere che si è meritato.
[3] Michel Crozier, Samuel Huntington e Joji Watanuki, The Crisis of Democracy. Report on the Governability of Democracies to the Trilateral Commission, qui.
[4] Michael Hardt, Antonio Negri, Comune. Oltre il privato e il pubblico, Rizzoli, Milano 2010, p. 145.
 
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