Art. 2 
 
Determinazione dell'incremento tariffario massimo di riferimento  per
  le prestazioni di  assistenza  ospedaliera  per  acuti  a  pazienti
  affetti da COVID-19 
 
  1. Le prestazioni di ricovero  per  acuti  a  pazienti  affetti  da
COVID-19, indipendentemente dal codice DRG della  dimissione  finale,
sono remunerate  maggiorando  l'ordinaria  remunerazione  di  cui  al
decreto ministeriale 18 ottobre 2012 con l'incremento  tariffario  di
cui al comma 2 del presente articolo. 
  2.  L'incremento  tariffario  massimo,  per  ciascun  episodio   di
ricovero con durata di degenza maggiore di un giorno, e' pari a 3.713
euro se il ricovero e' avvenuto esclusivamente in  area  medica  e  a
9.697 euro se il ricovero e' transitato in terapia intensiva. In caso
di  dimissione  del  paziente  per  trasferimento  tra  strutture  di
ricovero  e  cura,  l'incremento  tariffario  e'  ripartito  tra   le
strutture in proporzione alla durata della degenza in ciascuna. 
  3. In caso di trasferimento del paziente in reparti diversi di  una
stessa struttura di ricovero, l'incremento tariffario e' riconosciuto
una  sola  volta  con  riferimento  all'intero   episodio   di   cura
ospedaliero. L'incremento tariffario si applica ai soli  ricoveri  in
cui il paziente sia risultato positivo al tampone effettuato  per  la
ricerca del virus SARS-COV-2,  cosi'  come  verificato  dall'Istituto
superiore di sanita'. 
  4. Le regioni e province autonome, nell'ambito degli importi di cui
al comma 2, possono articolare l'incremento tariffario, per classi di
erogatori,  riconoscendo  importi  inferiori   agli   erogatori   che
presentano caratteristiche organizzative e di attivita', definite nei
piani adottati in attuazione dell'art. 3, comma 1,  lettera  b),  del
sopra  citato  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,   di   minore
complessita'. 
  5. Le  regioni  e  province  autonome  in  sede  di  riconoscimento
dell'incremento tariffario tengono conto degli importi  eventualmente
gia'   riconosciuti   agli   erogatori,   nell'ambito    dell'accordo
rinegoziato ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del citato decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34.