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Gli strumenti dell’egemonia neoliberista

La global economic governance

Alessandra Algostino

Intervento alla serata “Ieri: Pinelli assassinato, Valpreda innocente, piazza Fontana strage di Stato. Oggi: neoliberismo, sfruttamento, progressiva erosione dei diritti, diseguaglianza e populismi”, a cura del Circolo anarchico Ponte della Ghisolfa, presso il Csa Leoncavallo, Milano, 15 dicembre 2016

inserto2giusta.jpg Vorrei iniziare quest’intervento muovendo da una sentenza, una sentenza molto particolare, pronunciata dal Tribunale Permanente dei Popoli, un tribunale di opinione, che interviene nei casi nei quali le domande di giustizia dei popoli non trovano ascolto. In questo caso il Tribunale si è pronunciato su istanza del movimento No Tav, al quale si sono uniti altri movimenti di opposizione alle grandi opere. Mi piace muovere da qui perché così ho l’occasione di ricordare una resistenza, che dura ormai da più di venticinque anni, una vera e propria lotta popolare.

Vi voglio citare due passaggi della sentenza: nel primo si rileva come “in Val di Susa si sono violati i diritti fondamentali degli abitanti e delle comunità locali” e si riconosce, invece, il valore della lotta contro il Tav, lotta che viene definita “una lotta esemplare”, i cui partecipanti, così come quelli che si oppongono all’aeroporto di Notre Dame des Landes o ad altri progetti, “devono essere considerate come ‘sentinelle che lanciano l’allarme’”; nel secondo passaggio si ragiona dell’“esistenza di un modello consolidato di comportamento nella gestione del territorio e delle dinamiche sociali” nella realizzazione delle grandi opere, un modello nel quale “i governi sono al servizio dei grandi interessi economici e finanziari, nazionali e sovranazionali e delle loro istituzioni”.

Ecco, questo passaggio ben introduce il tema di oggi: gli strumenti e la struttura attraverso le quali il neoliberismo persegue le proprie aspirazioni egemoniche, tentando di renderci tutti sudditi, nella prospettiva di un biopotere esercitato su tutti gli aspetti della vita. È il sistema che è chiamato global economic governance. Di questo, e mi scuso per la presunzione, perché è un tema senza dubbio molto complesso, vorrei discorrere con voi.

Partiamo da uno dei termini citati: governance. Cosa significa?

Sempre più si contrappone la governance al government, evidenziando le supposte bontà della prima rispetto al secondo: il government “viene considerato il lato oscuro, arretrato e poco amichevole della pratica democratica di governo”, mentre la governance ne rappresenterebbe “il lato evoluto, trasparente, partecipato” (Belligni). Ma è così?

La governance in realtà costituisce uno strumento di ‘presentazione democratica’ di decisioni, una forma di marketing, che, attraverso una procedura impositiva-concertativa, mira a evitare il conflitto, ma la sua logica concertativa reca con sé quello che possiamo definire l’inganno della ‘tavola rotonda’. I partecipanti sono seduti intorno allo stesso tavolo, i posti sono tutti eguali, tutti hanno un eguale diritto a intervenire: una situazione idilliaca? Forse sì, se tutti fossero effettivamente uguali quanto a potere, ma in presenza di diseguaglianze le eguali posizioni del ta- volo tondo non sono che una finzione, che nasconde, sotto le vesti di una artificiosa parità, la riproduzione delle disuguaglianze.

Ancora: la concertazione muove dal presupposto che la soluzione possa essere trovata attraverso un accordo fra le parti, il suo principio base è quello del contratto, ma questo, in presenza di interessi divergenti, se non opposti, e di rapporti di forza squilibrati, nasconde dietro la veste accattivante del dialogo, della concordanza, la vecchia e poco presentabile legge del più forte. Infine: chi siede alla tavola rotonda? Chi decide i partecipanti?

Tutto è labile e flessibile, ovvero rimesso ai meri rapporti di forza: i partecipanti sono eterogenei, si assiste a una mescolanza fra pubblico e privato, fra (potere di) diritto e (potere di) fatto.

Il processo decisionale è opaco, spesso oscuro e flessibile, non è chiaro chi decide e come, e, allora, ad avvantaggiarsi sarà il più forte. È un processo che si svolge senza luogo e al contempo ovunque.

La governance va sostituendo le forme di governo che, se pur attraverso la mediazione – che in molti casi si risolve in finzione – della rappresentanza, hanno il loro fondamen- to nella sovranità popolare, con processi duttili e flessibili che riflettono unicamente gli interessi di chi detiene il potere, in primo luogo economico: non a caso la definizione recita global economic governance. Emerge, cioè, l’egemonia dell’economia, di un modello economico, sulla politica, sul diritto, sulle persone. Possiamo cioè affermare, che, nonostante esistano resistenze e progetti alternativi, la globalizzazione oggi assume la veste dell’espansione globale del sistema e della logica neoliberista. La governance mistifica l’esistenza del conflitto con il fine di sancire la vittoria di una classe sociale.

È un sistema che agisce su scala globale e l’insieme dei soggetti parte della governance economica globale detiene di fatto la sovranità finanziaria ed economica, una sovranità de-territorializzata e che prescinde dall’espressione della sovranità popolare, esercitata da soggetti molto spesso autoreferenziali o comunque connotati da un rapporto molto labile, quando non inesistente, con la sovranità popolare.

È una rete informale e flessibile, ma, nel contempo, a maglie d’acciaio e potenzialmente senza confini; quali sono questi nuovi sovrani globali?

In primo luogo, le organizzazioni economico-finanziarie, come il Fondo monetario internazionale, la Banca mondiale e l’Organizzazione mondiale del commercio (che costituiscono non tanto espressione degli Stati quanto istituzioni strumentali rispetto al modello economico neoliberista o capitalista), quindi gli Stati, e, poi, certo non ultime, le grandi corporation transnazionali, con il loro seguito di law firm (i grandi studi di avvocati, specie statunitensi, ovvero il braccio giuridico delle multinazionali) e il sistema di corti arbitrali, specie in ambito commerciale e in materia di investimenti.

Proviamo, brevemente, a vedere come agiscono.

Iniziamo dalle organizzazioni economico finanziarie: il Fondo monetario internazionale, la Banca mondiale e l’Organizzazione mondiale del commercio.

Il Fondo monetario internazionale (Fmi) viene istituito nel 1945, in attuazione degli accordi assunti alla Conferenza di Bretton Woods del 1944; ne fanno parte 188 Stati.

Obiettivo principale del Fmi è la stabilità del sistema monetario (e finanziario), da perseguire attraverso la cooperazione fra gli Stati, in considerazione dell’interdipendenza dell’economia e nella prospettiva della crescita economica e dell’espansione del commercio internazionale.

L’organo al vertice è il Consiglio dei governatori, composto da un governatore (in genere il ministro delle Finanze o il governatore della Banca centrale) e da un sostituto per ognuno dei 188 Paesi membri. Questo è il più importante organo decisionale (a esso spetta per esempio la determinazione delle quote di ogni membro), ma può delegare, come in genere avviene, i propri poteri al Consiglio esecutivo.

Il Consiglio esecutivo è composto da 24 direttori esecutivi, nominati o eletti dai Paesi membri (gli Stati che detengono la quota maggiore) o da gruppi di Paesi; un ruolo chiave, in quanto definisce gli indirizzi strategici (anche se non ha un potere formale di decisione), è esercitato dal Comitato monetario e finanziario internazionale, al quale partecipano 24 membri (solitamente i governatori dei Paesi o gruppi di Paesi che nominano o eleggono un membro del Consiglio esecutivo).

Le decisioni sono per lo più assunte con votazioni a maggioranza qualificata, diversa a seconda dei temi (anche se possono esservi decisioni adottate per consenso, senza ricorrere al voto). Ciascuno Stato dispone di un voto ponderato in relazione alle sue quote (a un maggior capitale corrispondono più voti). La presenza di maggioranze qualificate, unita al voto ponderato, fa sì che alcuni Stati, come gli Stati Uniti o alcuni Paesi Ue, abbiano di fatto un potere di veto.

Tra le funzioni del Fondo, si possono distinguere quella di sorveglianza e quella di assistenza finanziaria. La sorveglianza è esercitata sia nei confronti dei singoli Stati sia nei confronti del sistema economico globale e sfocia nella redazione di rapporti.

L’assistenza finanziaria consiste nel supporto finanziario, ovvero prestito, che possono ricevere i Paesi in difficoltà con la bilancia dei pagamenti. I prestiti sono erogati sotto condizione: il Paese in questione deve seguire un determinato programma (cioè applicare specifiche politiche economiche e finanziarie, con ovvie ricadute sul suo sistema normativo e sui diritti, in specie sociali) e raggiungere determinati obiettivi (le somme sono concesse al Paese in tranche trimestrali previa verifica dell’adempimento delle condizioni).

Il potere di ‘influenza’ è teso ad applicare in ma- niera rigida e ortodossa i principi dell’economia di mercato e si svolge al di fuori di una legittimazione o controllo democratico, in un contesto nel quale gli Stati sono strutturalmente in posizione diseguale sul- la base di parametri economici.

La Banca mondiale è stata istituita nel 1945, sempre nell’ambito del progetto di Bretton Woods del 1944; essa comprende la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (Birs o Ibrd) e l’Agenzia internazionale per lo sviluppo (Aid o Ida).

Oggi il gruppo della Banca mondiale è formato, oltre che dai due organi citati, dalla Società finanziaria (Ifc), dal Centro internazionale per il regolamento delle controversie relative agli Investimenti (Icsid), dall’Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti (Miga).

Gli Stati membri della Bm sono 188 e la sua struttura è simile a quella del Fmi.

Al vertice vi sono il Consiglio dei governatori, il principale organo decisionale, composto da un governatore e da un sostituto per ciascun Paese membro, nominati per cinque anni; nonché il presidente, eletto per cinque anni dal Consiglio dei direttori esecutivi.

L’amministrazione è affidata al Consiglio dei direttori esecutivi, al quale il Consiglio dei governatori delega spesso i propri poteri, composto da 25 direttori esecutivi nominati o eletti dai Paesi membri (i cinque principali azionisti, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito, Stati Uniti, esprimono ciascuno un direttore; gli altri Paesi, i rimanenti 20).

Le decisioni sono assunte a maggioranza e, come per il Fondo monetario, il voto è ponderato su base censitaria, ovvero proporzionale alle quote di capitale versate dai membri.

Il primo obiettivo della Bm è stato la ricostruzione delle economie dei Paesi europei e del Giappone dopo le devastazioni della seconda guerra mondiale; quindi, la Banca ha diretto i propri programmi di finanziamento  ai Paesi in via di sviluppo e, con gli anni ‘90, ai Paesi usciti dal blocco sovietico, per individuare oggi le proprie priorità nella lotta alla povertà e nel sostegno allo sviluppo.

In concreto i finanziamenti concessi dalla Bm sono accompagnati dalla richiesta al Paese beneficiario di riforme strutturali (nella prospettiva di sostenere un ‘buon governo’) e di politiche macroeconomiche nel senso della liberalizzazione, privatizzazione e deregolamentazione (riguardanti in specie i servizi sociali). Oltre le condizioni, spesso i programmi della Bm prevedono forme di partenariato con il settore privato e la cosiddetta società civile (organizzazioni non governative).

Anche qui emerge l’adozione di un credo neoliberista ‘spinto’, dove impera la diseguaglianza del potere economico, che è costitutiva del modello competitivo dell’economia di mercato. Quanto alle politiche, è facile individuare dietro l’ornamento della ‘condizionalità’ la presenza di imposizioni (in violazione della libera determinazione dei popoli degli Stati): un esempio dell’egemonia dell’economia sulla politica.

L’Organizzazione mondiale per il commercio (Omc o, come è più nota, Wto, World Trade Organization), contemplata anch’essa nella Conferenza di Bretton Woods del 1944, viene creata solo nel 1995, nel cosiddetto Uruguay Round del Gatt (Trattato Generale sulla Tariffe e il Commercio, ovvero General Agreement on Tariffs and Trade).

Il Wto comprende oggi 161 membri, in maggioranza Stati, ma per essere membri del Wto è sufficiente avere una autonomia in campo commerciale (territori doganali indipendenti, come è per esempio per l’Unione europea).

La struttura del Wto è complessa, basandosi, oltre che sul Trattato di Marrakech (1994), che lo istituisce e ne regola il funzionamento, su una molteplicità di accordi, che contengono le regole del commercio internazionale.

L’organo principale del Wto è la Conferenza ministeriale, alla quale partecipano i ministri responsabili per il commercio estero ed eventualmente altri coinvolti (per esempio, ministri per l’agricoltura); le funzioni decisionali per così dire ordinarie sono svolte dal Consiglio generale, al quale partecipano gli ambasciatori degli Stati membri.

Vi sono quindi una pluralità di comitati, consigli e gruppi di lavoro specializzati (in relazione agli accordi e alle materie) che fanno capo al Consiglio generale.

Le decisioni generalmente sono assunte per consenso (non però con una formale approvazione, ma semplicemente con una non opposizione); laddove ciò non sia possibile, si ricorre al voto, con maggioranze diverse a seconda dell’oggetto. Ciascuno Stato dispone di un voto (con la particolarità dell’Ue che agisce in modo unitario, attraverso la Commissione, a nome dei suoi 28 membri e dispone dei relativi voti).

Il Wto ha come obiettivo principale lo sviluppo del commercio internazionale, in modo tale che esso possa essere libero e prevedibile, per cui suoi scopi sono l’eliminazione delle barriere commerciali, la creazione di un mercato competitivo (senza, per esempio, sovvenzioni alle esportazioni o misure analoghe), con l’applicazione tra i membri del principio di non discriminazione, ovvero della nazione più favorita (se uno Stato ha un trattamento privilegiato, esso deve essere esteso a tutti).

Emblematico della presenza della liberalizzazione quale principio chiave è il tema della protezione dell’ambiente e della salute: per garantirli si consente il mantenimento di qualche barriera commerciale, ma con la precisazione che la tutela dell’ambiente non deve essere utilizzata per coprire politiche protezionistiche (noto è il caso, ancora aperto, della carne trattata con ormoni: in ragione del principio di precauzione vigente in ambito comunitario, l’Ue ne ha vietato l’importazione, ma Stati Uniti e Canada hanno fatto ricorso al meccanismo di risoluzione delle controversie del Wto, ottenendo nel 1998 la condanna dell’Ue).

Altro rilevante attore della global economic governance sono le imprese transnazionali.

Le grandi corporation acquistano un peso sempre maggiore, con una concentrazione di potere, che, muovendo dal settore economico, pervade la sfera politica e il campo normativo.

In proposito è sufficiente richiamare i dati relativi, rispettivamente, al fatturato di alcune imprese transnazionali e al Pil di alcuni Stati (espressi in milioni di dollari), tutti fra le prime 100 economie mondiali: WalMart Stores, 485.651; Austria, 436.344; Exxon Mobil, 382.597; Colombia, 377.740; Volkswagen, 268.567; Cile, 258.061; Chevron, 203.784; Perù, 202.903; Apple, 182.795; Ungheria, 137.104 (1).

Vorrei poi raccontarvi di un caso, che testimonia la resistenza nei confronti della prepotenza di una multinazionale, ma anche il potere di quest’ultima: il caso che vede opporre la Chevron e l’Ecuador.

Dagli anni Sessanta per trent’anni il governo ecuadoriano affida alla Texaco (poi Chevron) lo sfruttamento petrolifero di importanti giacimenti. Le attività estrattive comportano ingenti danni dovuti agli enormi quantitativi di rifiuti tossici, alle fuoriuscite petrolifere, alle centinaia di chilometri di oleodotti e una forte contaminazione ambientale, con un incremento delle malattie, soprattutto oncologiche.

Dopo alcuni tentativi giudiziari fallimentari, la vicenda porta alla pronuncia della Corte nazionale di giustizia ecuadoriana che, nel 2013, condanna la società a un risarcimento pari a circa 9,5 miliardi di dollari (anche se parallelamente la Chevron si rivolge alla Corte permanente di arbitrato, ottenendo da quest’ultima il riconoscimento dell’operatività della clausola di esonero di responsabilità). Una vittoria, comunque, del diritto e dei diritti, ma – a riprova del potere delle imprese transnazionali – una vittoria rimasta sulla carta, date le difficoltà incontrate nell’esecuzione della sentenza (Chevron ovviamente non ha più interessi aggredibili in Ecuador; e, fra gli Stati stranieri, per ora solo il Canada ha aperto alla possibilità per le vittime di richiedere l’esecuzione della condanna in Canada): insomma dopo ventiquattro anni di ricorsi e processi, nessuno ha ancora pagato per la devastazione dell’ecosistema amazzonico e il danno arrecato alle popolazioni.

Per chiudere con una battuta sul potere delle multinazionali e del tipo di rapporto economia-politica-diritto, si può citare la risposta di Sergio Marchionne, amministratore delegato di Fca e presidente di Cnh Industrial, alla domanda: «Lei non si sente in qualche modo gestito dai politici?»;

«Assolutamente no. Zero. Ma proprio zero. Quello che i politici possono fare è fissare norme che mi obblighino ad adeguarmi. In ultima analisi, però, sta a me decidere: se mi conviene mi adeguo, altrimenti cerco, nei limiti della legalità ovviamente, di trovare alternative» (2).

Quanto agli arbitrati commerciali, i più famigerati sono i meccanismi Isds (Investor-State Dispute Settlement), assurti alla fama con il TTIP e il CETA, ossia dei tribunali, possiamo definirli, per la sicurezza degli investitori, presenti nella maggior parte degli accordi di libero scambio o in materia di investimenti, bilaterali (circa 1.400 sono quelli stipulati fra Stati membri o direttamente fra l’Ue e Paesi terzi) e multilaterali.

Per comprendere di cosa si discorre, vi ricordo due esempi.

La Lone Pine Resources, azienda Usa, si appella nel 2013 al Nafta, nei confronti della decisione del Quebec di imporre una moratoria sull’estrazione di gas o petrolio dal fracking, per i pericoli che ne possono derivare all’uomo e all’ambiente (Bill 18, An Act to limit oil and gas activities, adottato il 13 giugno 2011 dall’Assemblea nazionale del Quebec). A essere eccepite sono in particolare l’espropriazione senza equo indennizzo e la mancanza dei previsti guadagni (ovvero la violazione dell’obbligo di un trattamento giusto ed equo): al governo canadese viene chiesto un risarcimento complessivamente stimato in oltre 250 milioni di dollari.

La Vattenfall, multinazionale con sede in Svezia, intenta due procedimenti contro la Germania, nel 2009 e nel 2012, utilizzando lo strumento offerto dall’Energy Charter Treaty. Nel primo caso la questione verte sul rilascio dei permessi necessari per la realizzazione di una centrale elettrica a carbone ad Amburgo: la Vattenfall consegue un accordo con il quale, oltre i permessi necessari, ottiene uno ‘sconto’ sulle opere a suo carico previste per ridurre l’impatto ambientale della struttura. Nel 2012, la causa è mossa in seguito alla decisione dello Stato tedesco di accelerare la dismissione dell’energia nucleare: il costo stimato del procedimento è di 9 milioni di euro, con una richiesta di risarcimento che si aggira intorno ai 4-5 miliardi di euro.

È evidente l’influenza, sia deterrente sia sanzionatoria, che tali meccanismi esercitano nei confronti degli Stati, che sono costretti a un rigido selfrestraint nella propria libertà normativa e politica.

I giudici o, più correttamente, gli arbitri sono sempre gli stessi esperti, i giuristi degli investimenti internazionali, che molto spesso sostengono cause da avvocati (sono in continuo conflitto di interessi): una giustizia oligarchica per l’oligarchia economica.

Tribunali speciali, dunque, che garantiscono una diretta protezione agli investitori, e quale benefit accessorio, ma certo non secondario, eludono il ricorso ai tribunali ordinari e intimoriscono gli Stati, nel caso sorgesse loro la velleità di esercitare una piena potestà legislativa e adottare scelte politiche autonome, magari a tutela di diritti come la salute o il lavoro.

Un altro esempio è il meccanismo di conciliazione e di arbitrato presso il Wto, che mira, con procedure flessibili, a risolvere i contrasti attraverso negoziazioni e mediazioni.

Perno di tale meccanismo è l’Organo di risoluzione delle controversie, il quale, dopo un primo tentativo di conciliazione, istituisce un Panel (Gruppo speciale), ovvero una corte arbitrale, formata da tre o cinque esperti scelti consultando le parti della controversia. Il report (la ‘senten- za’) del Panel viene inviato al Dsb, che può rigettarlo (solo) per consenso.

I Paesi condannati sono tenuti a conformarsi alla decisione del Dsb; nel caso non ottemperino, può essere prevista una compensazione e, se manca l’accordo anche su questa, la parte vincente può chiedere l’autorizzazione a imporre delle sanzioni commerciali al soccombente. Le sanzioni costituiscono uno strumento di ritorsione diseguale, che ovviamente ha un peso maggiore quando a praticarle sono Stati economicamente forti.

Infine, quali attori della global economic governance si possono citare le agenzie di rating e law firm. Le agenzie di rating e, in specie, le tre grandi sorelle (Standard&Poor’s, Moody’s e Fitch Ratings), sono società private cui progressivamente sono stati assegnati anche compiti pubblici e influenzano pesantemente le scelte politiche e normative degli Stati, espropriando i cittadini degli Stati della loro sovranità.

Quanto alle law firm, evidentemente prive di qualsivoglia riconducibilità alla sovranità popolare, esse esercitano un peso non indifferente nella produzione delle regole della globalizzazione economica.

E, in proposito, mi sembra utile spendere alcune parole sulle nuove regole del governo mondiale dell’economia.

Si possono delineare tre elementi chiave: contrattualizzazione, privatizzazione e flessibilità del diritto.

Si ragiona di contrattualizzazione del diritto, per sottolineare come esso sia sempre più frutto di processi di governance, ai quali partecipano attori differenti, in rappresentanza dei vari interessi di volta in volta coinvolti, e di privatizzazione del diritto, per evidenziare il ruolo dei soggetti privati nella produzione delle norme (si pensi, emblematicamente, alla lex mercatoria, ovvero al diritto, che disciplina i rapporti commerciali nello scenario globale del mercato, creato dalle grandi corporation multinazionali). È un diritto senza luogo, ma non nel nome delle persone, bensì del mercato; è un diritto senza democrazia.

È un diritto flessibile, ovvero a disposizione di chi esercita il potere economico. Un potere che spinge per una sempre maggiore de-regolamentazione; pensiamo ai trattati di libero scambio, come il Nafta, il CETA – sul quale occorre condurre una battaglia per evitare che si concluda il processo di ratifica – il TTIP, attualmente in fase di stallo, anche grazie alla forte opposizione incontrata, o il TISA (Trade in Services Agreement), riguardante la liberalizzazione dei servizi, in corso di negoziazione fra 23 membri del Wto, tra i quali l’Ue, un altro ‘mostro’ contro cui lottare.

È un diritto, quello della global economic governance, che spesso ricade sotto la dizione soft law, che indica un insieme disomogeneo di atti accomunati dall’esercitare effetti giuridicamente rilevanti, pur essendo formalmente privi di efficacia giuridica vincolante. Sono atti privi di forma predeterminata e spesso adottati al di fuori di criteri di legittimazione democratica; sono espressione, cioè, di un potere di fatto, fondato sull’effettività.

Due esempi per tutti. Primo: la famigerata lettera inviata dalla Bce al governo italiano il 5 agosto del 2011. Essa è priva di alcun valore giuridico, ma la richiesta di precise riforme che essa conteneva (fra cui l’inserimento in Costituzione del principio di pareggio di bilancio, o la contrattazione aziendale, la riforma del lavoro e delle pensioni), è stata puntualmente assolta.

Secondo: gli hot spot, luoghi di identificazione/detenzione per migranti e procedure attraverso le quali il diritto di asilo è sempre più revocato in dubbio. La loro fonte è l’Agenda europea sulla migrazione, adottata dalla Commissione europea il 13 maggio 2015, attraverso una comunicazione, un atto privo di valore giuridico vincolante che incide sui diritti e sulla vita delle persone; mentre in Italia la loro fonte è in alcune disposizioni amministrative, denominate “Procedure Operative Standard (Sop)”, pubblicate dal ministero dell’Interno.

La soft law è un diritto che di morbido ha solo la sua duttilità e conformabilità rispetto alle esigenze di chi detiene il potere (in specie economico), ma costruisce delle rigidissime e solidissime gabbie d’acciaio.

Per tornare ai sovrani globali, fra essi è da annoverare anche lo Stato, o, meglio, gli Stati, perché essi sono presenti ciascuno con il proprio peso specifico (ovvero in posizioni di diseguaglianza).

Gli Stati, peraltro, sono attori della governance, ma molto spesso sono ridotti al ruolo di esecutori, vincolati nelle scelte politiche e normative. Essi tuttavia sono assai ‘utili’ in quanto forniscono servizi, appalti, interventi in salvataggio del mercato e delle banche; esercitano una funzione di controllo dell’ordine sociale.

Non è un caso che negli Stati si affermino o tentino di affermarsi modelli di tipo maggioritario, ovvero modelli efficientisti, delle autocrazie elettive (in Italia abbiamo appena bloccato il 4 dicembre il tentativo di sancire in forma costituzionale tale modello), perché sono più funzionali alle esigenze delle élite economico-finanziarie. Tali modelli esprimono una esclusione politica che si accompagna all’esclusione sociale, una diseguaglianza economica che ha un riflesso in sistemi elettorali diseguali che mirano a escludere classi sociali e visioni alternative dallo spazio politico. La sovranità popolare viene ridotta al voto per eleggere ogni cinque anni un decisore. Il dissenso viene represso con campagne mediatiche denigratorie, militarizzazione, torsione e abuso degli strumenti penali (come è accaduto in Valsusa). La democrazia – quella sociale – con la sua aspirazione all’eguaglianza politica e all’emancipazione sociale rischia di divenire null’altro che un simulacro dietro cui si cela una oligarchia predatoria.

La struttura che abbiamo cercato di delineare è molto simile nei vari settori, cioè sia che si discorra di sovranità alimentare, che di gestione dell’acqua, che, ancora, di controllo dei migranti, ma bisogna anche considerare come in ciascuno di questi esempi esistono dei movimenti di opposizione, come Via Campesina per il cibo, o, se pensiamo all’acqua, la protesta di Cochabamba o, ancora, la battaglia per l’acqua pubblica in Italia, o, in relazione ai migranti, le azioni di disobbedienza a fronte della chiusura delle frontiere.

Esistono cioè molte resistenze a questo nuovo ordine imperiale, molte lotte; ci sono alternative. Imprescindibile, secondo me, è il ruolo dell’auto-organizzazione, dei movimenti, quella che viene definita la democrazia dal basso, ma che altro non è che la sua essenza, ovvero il recupero dell’idea di democrazia come partecipazione viva, effettiva, e come fondata sul riconoscimento dell’esistenza del pluralismo, del dissenso e del conflitto sociale.

Sono reduce da una intensa campagna per il No al referendum del 4 dicembre – come battaglia per la Costituzione letta come progetto per limitare il potere e costruire un tipo di società che mette al centro la persona e non il profitto di pochi – e nei tanti incontri sul territorio ho conosciuto una realtà che lotta, che ragiona, che si oppone, che propone e pratica alternative al sistema dominante.

Il 4 dicembre, poi, mentre seguivo i risultati del referendum, ho letto per esempio dell’oleodotto bloccato negli Stati Uniti dalla battaglia dei Sioux; ma sono tantissime le lotte che si possono ricordare, come, per tutte, la battaglia dei curdi, per un territorio e (soprattutto) per un nuovo tipo di società. E poi ci sono le resistenze più vicine a noi, come quella dalla quale siamo partiti e che sento mia, la lotta No Tav, una vera e propria lotta di popolo.

La gabbia d’acciaio della global economic governance si può spezzare.


Note
1 S. Marchionne, Il mondo secondo Marchionne, conversazione a cura di L. Caracciolo e F. Maronta, in Limes, n. 10/2015, pag. 273 
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