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Agamben, stato di eccezione

di Antonio Coratti

Giorgio Agamben: Stato di eccezione, Bollati Boringhieri, Torino 2003, pp. 120, € 14,00

5078406860 284f568a96 oLa straordinaria attualità del saggio di Agamben, Stato di eccezione (2003), è propria di una visione che non può essere ridotta all’analogia con il singolo evento “eccezionale” di cui ci aggiornano con sempre maggiore frequenza le cronache dei media; essa riguarda, piuttosto, lo spirito di una intera epoca, di cui i singoli eventi non sono che manifestazioni contingenti. In particolare, a partire dalla prima guerra mondiale si è costituito «uno stato di eccezione permanente», poi diventata «una pratica corrente nelle democrazie europee», che, nel corso dei decenni, ha affrontato l’emergenza militare, l’emergenza economica[1], quindi nucleare, fino a giungere all’emergenza terrorismo e alla “questione migranti” dei nostri giorni. In tutte queste manifestazioni di problemi politici, è stata proprio “la politica”, con tutti i suoi rapporti inter-istituzionali, a venir meno e a cedere spazio allo stato di eccezione che, normalizzato, diventa un dispositivo letale per la democrazia stessa messa tra parentesi, per i diritti che si cedono in nome dell’emergenza e, in definitiva, per tutte le nostre vite. Nella sua analisi, Agamben mette in luce i risvolti che lo stato di eccezione permanente impone ai rapporti tra diritto e politica, tra legge e vita, tracciandone confini inediti rispetto alla tradizione della Repubblica romana, in cui lo stato d’eccezione si dispiegava in tutt’altro modo e per altri fini. Contrariamente alla teoria moderna dello Stato, per la quale il concetto di sovranità assume una connotazione particolare, contrassegnata dall’unità indistinta e indeterminata di auctoritas e potestas, nel mondo della Repubblica romana auctoritas e potestas sono funzioni differenti, demandate a soggetti diversi e, per certi aspetti, in lotta continua e dialettica fra loro.

In particolare, auctoritas è «il termine che designava a Roma la prerogativa più propria del senato […] auctoritas patrum è il sintagma che definisce la funzione specifica del senato nella costituzione romana[2]». Lo stesso Carl Schmitt, dalla cui nota definizione del sovrano come «colui che decide sullo stato di eccezione» prendono corpo le riflessioni di Agamben, lamentava «la mancanza di tradizione della moderna teoria dello Stato, che oppone autorità e libertà, autorità e democrazia fino a confondere l’autorità con la dittatura[3]», dichiarando di essersi ispirato per il suo trattato di diritto costituzionale all’acume e alla profondità del diritto romano per il quale «il senato aveva l’auctoritas, dal popolo invece si fanno discendere potestas e imperium[4]». La prima questione sollevata dalla distinzione tra auctoritas e potestas (o imperium) attiene, dunque, al problema della legittimità. Contrariamente al carattere elettivo e alla funzione rappresentativa dei detentori della potestas o dell’imperium, l’auctoritas «non ha nulla a che fare con la rappresentanza […] l’atto dell’auctor non si fonda su qualcosa come un potere giuridico di rappresentanza di cui egli è investito […] esso scaturisce direttamente dalla sua condizione di pater[5]». Per il fatto stesso di non (dover) essere legittimata dal popolo, all’auctoritas non spetta la decisione, l’imperium, presupponendo sempre, al contrario, qualcosa su cui esprimersi. Non a caso, il termine tecnico per definire le azioni del senato è consultum che, come affermato da Mommsen, equivale a «meno che un ordine e più che un consiglio[6]». Pur essendo nettamente distinta dalla potestas e dall’imperium dei magistrati, la funzione dell’aucoritas patrum vi si intreccia necessariamente e costantemente, spettando ad essa la ratifica e l’autorizzazione delle decisioni dei consigli popolari, nonché la sospensione o l’attivazione di procedure politico-giuridiche. La chiave per comprendere a pieno questa «potenza che accorda la legittimità, nella sua relazione alla potestas dei magistrati e del popolo» risiede, secondo Agamben, nell’analisi della «figura estrema dell’auctoritas che è in questione nel senatoconsulto ultimo e nel iustitium[7]». Si tratta di un istituto del diritto romano che il senato poteva evocare in situazioni di pericolo per la Repubblica emettendo un senatus consultum ultimum «col quale chiedeva ai consoli […] e, al limite, a ogni cittadino, di prendere qualsiasi misura che si ritenesse necessaria per la salvezza dello Stato[8]». In questo modo, per mezzo del iustitium il senato sospendeva il diritto provocando, di fatto, un vuoto giuridico in cui ogni cittadino romano, fosse egli magistrato o un semplice privato, perdeva diritti e doveri, nonché la funzione sociale e politica ricoperta fino a quel momento. Ma, allo stesso modo, un senatoconsulto, in presenza di gravi pericoli per la Repubblica, poteva resuscitare l’imperium di ex dittatori o consoli, come avvenuto nel 211 a.c. sotto la minaccia di Annibale. Le due azioni contrarie della sospensione della potestas da un lato e della riattivazione della stessa dall’altro sono entrambe manifestazioni della medesima essenza del potere dell’auctoritas, che può sospendere o riattivare il diritto perché «non vige formalmente come diritto[9]». In effetti, afferma Agamben, da una parte l’auctoritas che decide per lo stato di eccezione e per il conseguente vuoto giuridico sembra «assolutamente impensabile per il diritto», in quanto auctor che ne intima la sospensione, dall’altra, tuttavia, l’ordine giuridico stesso pare doversi «mantenere necessariamente in rapporto con un’anomia» per fondarsi[10]. Lo stato di eccezione nel mondo romano rappresenta il dispositivo in grado di articolare i rapporti dialettici tra potestas e auctoritas al fine di permettere il superamento delle crisi dell’ordinamento giuridico-politico: si tratta, naturalmente, di finzioni «attraverso le quali il diritto tenta di includere in sé la propria assenza e di appropriarsi dello stato di eccezione o, quanto meno, di assicurarsi una relazione con esso[11]» attraverso il potere non dispotico dell’auctoritas. Per questo motivo, Agamben contesta la “confusione” schmittiana tra stato di eccezione e dittatura: secondo il paradigma del iustitium «lo stato di eccezione non si definisce … come una pienezza dei poteri, uno stato pleromatico del diritto, ma come uno stato kenomatico, un vuoto e un arresto del diritto[12]». Cambiare prospettiva in questo senso, superando il “paradigma della dittatura[13]” nella gestione e nella giustificazione giuridica dello stato di eccezione e riconoscendo il «suo autentico, ma più oscuro paradigma genealogico nel diritto romano[14]», significa rivalutare il rapporto diritto/violenza e rivendicare, a questo proposito, il ruolo forte della politica. L’anomia che si apre a seguito della sospensione del diritto neutralizza, infatti, sia la sfera comune dello spazio pubblico sia quella privata, coinvolgendo allo stesso tempo la città tutta e il singolo: «lo stato di eccezione non è una dittatura […] ma uno spazio vuoto di diritto, una zona di anomia in cui tutte le determinazioni giuridiche – e, innanzitutto, la stessa distinzione fra pubblico e privato – sono disattivate[15]». In questo spazio anomico non vige alcuna legge, non c’è traccia di alcun imperium esercitato da un potere sovrano: in questo non-luogo regna la forza-di-legge, ovvero la forza-di-legge separata dalla legge, un elemento mistico[16] «di cui tanto il potere quanto i suoi avversari, tanto il potere costituito quanto il potere costituente cercano di appropriarsi[17]». Il vuoto anomico è, dunque, previsto e necessario dalla distinzione originaria nell’ordinamento giuridico e politico della Repubblica romana tra auctoritas e potestas al fine della propria ri-vitalizzazione ad ogni insorgere dell’eccezione. Al contrario, «l’essenziale contiguità fra stato di eccezione e sovranità[18]» fissata da Carl Schmitt deriva direttamente dall’idea moderna di «una indistinzione e pienezza originaria del potere», presupponendo il fatto che «lo stato di eccezione implichi un ritorno a uno stato originale pleromatico in cui la distinzione tra i diversi poteri (legislativo, esecutivo, ecc.) non si è ancora prodotta[19]». La differenza tra le due posizioni è tutta nell’idea di legge, ovvero di forza-di-legge. Nel caso della Repubblica romana, l’istituto del iustitium che sospende il diritto per un evento eccezionale è motivato in ultima istanza dal principio secondo cui «ogni legge è ordinata alla salvezza comune degli uomini, e solo per questo ha forza e ragione di legge; se viene meno a ciò, non ha efficacia obbligatoria. Nel caso di necessità, la vis obligandi della legge viene meno, perché il fine della salus hominum viene nella fattispecie a mancare[20]». Al contrario, laddove «con i moderni» lo stato di eccezione diventa espressione della sovranità, la necessità tende ad essere inclusa nell’ordine giuridico costituendo «il fondamento ultimo e la sorgente stessa della legge[21]». La decisione sullo stato di eccezione che Schmitt riserva al “sovrano”, in un contesto come quello contemporaneo caratterizzato da uno stato di eccezione permanente[22], comporta «la progressiva erosione dei poteri legislativi del parlamento, che si limita oggi spesso a ratificare provvedimenti emanati dall’esecutivo con decreti aventi forza-di-legge[23]», minando alla base i principi democratici.

La politica è oggi, sempre più, «contaminata col diritto, concependo se stessa nel migliore dei casi come potere costituente (cioè violenza che pone il diritto), quando non si riduce semplicemente a potere di negoziare col diritto[24]». Alla base di questa deriva risiede la concezione della sovranità come insieme indistinto di auctoritas e di potestas, come potere originario che dà la vita, di cui decide sempre le sorti, per il corpo sociale e per il singolo, nell’ordinario e nella necessità. Riconoscere la differenza tra vita e diritto, anomia e nomos, auctoritas e potestas sarebbe un primo passo per riscoprire la sfera politica, quello spazio in cui la vita rivendica la sua autonomia in una tensione dialettica con il diritto, che non ha mai fine.


Note
[1] G. Agamben, Stato di eccezione, Bollati Boringhieri editore, Torino, 2003, p. 23
[2] Ivi, p. 95
[3] C. Schmitt, Der Hüter der Verfassung, Mohr, Tübingen, 1931, p. 137; in Agamben, op. cit., p. 96
[4] C. Schmitt, Verfassungslehre, Duncker & Humblot, Berlin, 1928, p. 109; in Agamben, op. cit, p. 96
[5] G. Agamber, op. cit., pp. 98-99
[6] T. Mommsen, Römisches Staatsrecht, Akademische Druck, Graz, 3 voll., 1969, p. 1034, in Agamben, op.cit., p. 100
[7] G, Agamben, op. cit, p. 101
[8] Ivi, p. 55
[9] Ivi, p. 101
[10] Ivi, p. 66
[11] Ivi, p. 67
[12] Ivi, p. 63
[13] L’iscrizione, da parte di Schmitt, dello stato di eccezione nella “tradizione prestigiosa della dittatura romana” è stato, secondo Agamben, un “errore interessato”, funzionale a giustificare giuridicamente lo stato di eccezione stesso, Ibidem
[14] Ibidem
[15] Ivi, p. 66
[16] Il chiaro riferimento agambeniano è al “fondamento mistico dell’autorità” che Derrida, parafrasando Montaigne, pone al centro del testo Dal diritto alla giustizia, poi pubblicato in J. Derrida, Forza di legge. Il “fondamento mistico dell’autorità”, Bollati Boringhieri. Torino 2003
[17] Ivi, p. 67
[18] G. Agamben, op. cit, p. 9
[19] Ivi, p. 15
[20] Ivi, p. 36; Agamben traduce con queste parole l’adagio latino necessitas legem non habet
[21] Ibidem
[22] Agamben parla di «creazione volontaria di uno stato di emergenza permanente» come «una delle pratiche essenziali degli Stati contemporanei» (Ivi, p. 11)
[23] Ivi, p. 17. «La prima guerra mondiale coincise nella maggioranza dei paesi belligeranti con uno stato di eccezione permanente… E’ in questo periodo che la legislazione eccezionale per via di decreto governativo…diventa una pratica corrente nelle democrazie europee. Com’era prevedibile, l’allargamento dei poteri dell’esecutivo in ambito legislativo proseguì dopo la fine delle ostilità ed è significativo che l’emergenza militare cedesse ora il posto all’emergenza economica, con una implicita assimilazione tra guerra ed economia», Ivi, p. 23
[24] Ivi, p. 112

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Mario Galati
Monday, 17 September 2018 19:30
La quale, pur coincidendo con la sovranità nazionale...
Invece ho ripetuto due volte sovranità popolare. Scusate questi errori, virgole e parentesi errate, ecc. Ma non ho una completa schermata dello smartphone per rivedere e correggere.
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Mario Galati
Monday, 17 September 2018 19:25
Che il concetto di sovranità (dello stato) sia un concetto moderno connesso alla formazione dello stato nazionale borghese è cosa scontata. Ma la tesi essenziale sostenuta da Agamben, secondo quanto riportato dal recensore, è che nel mondo romano lo stato d'eccezione risolventesi in una dittatura, personale o di una parte della società su un'altra, non avesse ragione d'esistere, poiché lo iustitium, l'atto con cui il senato proclamava lo stato d'eccezione, non si limitava a sospendere il diritto normalmente vigente e a nominare dittatori per l'esercizio della potestas o imperium, ma diffondeva la potestas (l'esercizio del potere) e la distribuiva a tutti i cittadini, incaricati ed autorizzati a difendere l'auctoritas, ossia il sistema di valori fondanti la società romana, custodita dal senato, con ogni mezzo, anche "illegale" (da qui il paradosso di una illegalità legale). Poi Agamben identifica l'auctoritas patrum con "le leggi ordinate alla comune salvezza degli uomini" (mentre nello stato d'eccezione moderno, la finalità sarebbe solo quella di conculcare la democrazia e di imporre interessi particolaristici. È questa idealizzazione, questa lettura con le lenti dell'ideologia giuridica astratta borghese del mondo romano che mi sembra falsa.
Quanto all'idea della conflittualità tra sovranità nazionale e sovranità popolare, cui fa riferimento Eros Barone, non mi sembra così netta, né sul piano storico dell'organizzazione statuale degli stati borghesi moderni, né sul piano teorico e ideologico liberale. Domenico Losurdo ha impiegato molto del suo tempo a farci capire che la democrazia liberale non è altro che una democrazia herrenvolk, con numerose clausole d'esclusione a danno dei popoli colonizzati, dei ceti dominati e delle donne. Questa ideologia è stata, e ancora è, fatta propria anche dalle classi lavoratrici (il compromesso socialdemocratico si fonda proprio su questa collusione corporativa e subalterna con i capitalisti). Lo slogan "prima gli italiani" si inserisce pienamente in questa tradizione. Solo il movimento comunista ha sostenuto un vero e pieno universalismo della sovranità popolare, la quale, pur coincidendo con la sovranità popolare, si fonda sull'internazionalismo e non sulla discriminazione, l'oppressione e lo sfruttamento degli altri popoli (anche se presenti sul suolo nazionale o nei territori dello5s42p stato, come gli individui appartenenti ai popoli colonizzati, ad altre "razze") alla base del nazionalismo e dell'imperialismo.
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Eros Barone
Monday, 17 September 2018 16:14
È nel ’68 che si trova in germe, allo stato nascente, già pregno di inquietanti sviluppi, quel male oscuro delle nostre società che è l’antipolitica: in buona sostanza e per dirla in punta di diritto romano, l’erronea identificazione tra ‘auctoritas’ e ‘potestas’, fra autorità e potere. Da allora a oggi, questa micidiale anfibologia è scesa dalle avanguardie alla massa, dall’atteggiamento di ‘élite’ più o meno illuminate alle irrazionali pulsioni populiste. Così l’antipolitica, attraverso le sue molteplici metamorfosi, si è trasformata nel più perfetto meccanismo di autoconservazione del sistema. In realtà, i protagonisti della rivolta antiautoritaria del ’68 non compresero che il contrario della libertà non è l’autorità, ma il potere, e che non vi è esperienza di libertà senza riconoscimento di autorità. La stessa distinzione, che alcuni richiamarono, tra autorità e autorevolezza, pur astrattamente giusta, finì col risolversi in un ulteriore cedimento a quell’equivoco.
Riguardo invece al modo in cui viene tematizzato da Agamben il concetto di sovranità, occorre precisare, in primo luogo, che questo, a partire da Rousseau, costituisce l'elemento centrale della definizione moderna dello Stato borghese. Riducendo il raggio di tale concetto a quello di ‘sovranità nazionale’, sono note le vicende (nazionalismo, irredentismo e imperialismo) attraverso le quali il 'popolo-nazione', categoria determinata storicamente, geograficamente ed etnicamente, si è venuto configurando come l'essenza culturale del concetto di sovranità, ragione per cui, a partire dalla rivoluzione francese, non si è più data sovranità statuale che non fosse sovranità nazionale. E' però attraverso quelle stesse vicende
politico-ideologiche che il concetto di sovranità nazionale è giunto anche alla sua crisi. Ciò è accaduto perché esso ha corrisposto ad un tentativo plurisecolare di riorganizzazione delle varie frazioni nazionali della borghesia trionfante, tale però che l'illimitata espansione di ciascuna ha messo in crisi la possibilità della convivenza di tutte. Da questa aporia è scaturita quella cessione della sovranità in particolari campi ad enti o istituzioni internazionali (ONU, UE ecc.) che è finora sembrata essere la caratteristica dell'attuale periodo storico. Va da sé che, come la storia contemporanea dimostra, l'alternativa a siffatta cessione della sovranità è la guerra interimperialista. In effetti, la contaminazione, oggi più che mai evidente, del concetto di sovranità popolare con il concetto di nazione ("prima gli italiani") ha l'immediato effetto di svuotare il primo delle sue potenzialità democratiche, coartandolo entro le maglie di un populismo tanto vago quanto isterico. Va quindi seguito con attenzione il processo attraverso cui il concetto di sovranità nazionale svuota di ogni radicale istanza lo stesso concetto di sovranità democratica (o popolare). Ciò è tanto più paradossale perché è proprio nel corso di questo processo di svuotamento del concetto di sovranità popolare che si sviluppa la mobilitazione reazionaria delle masse e la partecipazione di queste alla vita del sistema complessivo diviene, in generale, sempre più decisiva. Ma questo paradosso, va detto, è altresì necessario se il concetto di sovranità deve mantenersi entro l'àmbito del suo uso borghese. In definitiva, è nel movimento congiunto di un concetto di sovranità nazionale che tende al suo superamento nella dimensione sovrannazionale e di un concetto di sovranità popolare che si nega del tutto svuotandosi nello ‘stato di eccezione’, che va vista la crisi del concetto stesso di sovranità in generale. Se si volesse riassumere in una formula questo processo, si dovrebbe dire che l'obsolescenza del concetto di sovranità è del tutto connessa all'obsolescenza dei rapporti reali che registra. In altri termini, la crisi congiunta del concetto di sovranità popolare e del concetto di sovranità nazionale mette a nudo la natura borghese del concetto di sovranità. Pertanto, la sovranità non va "riconquistata", ma condotta al termine della sua traiettoria storica, cioè distrutta. E coloro che assumono come divisa di un movimento politico la parola d’ordine di "potere al popolo" dovrebbero essere i primi a comprendere questa istanza in tutta la sua radicalità.
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Mario Galati
Monday, 17 September 2018 12:02
Scusate, ad errore ho aggiunto altro errore. Non "distribuendo loro una auctoritas diffusa", ma una "potestas", o "imperium", diffusa è il sintagma corretto.
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Mario Galati
Monday, 17 September 2018 11:41
Nella frase: "Agamben fa finta di credere che davvero, questo fosse rivolto a tutti i cittadini in uno spazio aperto ad ogni esito, non invece, nella sostanza, ai protettori dell'ordine aristocratico..." ho omesso l'inciso "distribuendo loro una auctoritas diffusa".
Il periodo corretto è: "Agamben fa finta di credere che davvero questo fosse rivolto a tutti i cittadini, distribuendo loro una auctoritas diffusa, in uno spazio aperto ad ogni esito, non invece, nella sostanza, ai protettori dell'ordine aristocratico...)
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Mario Galati
Monday, 17 September 2018 11:34
L'impressione è che Agamben opponga un ragionamento arzigogolato al realismo di Schmitt. La base del ragionamento di Agamben è la separazione tra le sfere del diritto, della politica, della vita e l'oblio della struttura di classe del potere, dello stato, del diritto, della politica, che lo inducono a ricorrere a concetti astratti: "leggi ordinate alla comune salvezza degli uomini" invece che ordinate alla salvezza della struttura classista della società romana; l'"anomia" che viene usata non nel senso sociologico, ma formalistico-giuridico; la naturalizzazione dell'auctoritas patrum (come se non si trattasse semplicemente del potere di classe, e dell'ideologia, dell'aristocrazia terriera romana espresso nel senato); e via discorrendo.
La verità elementare che lo spazio anomico dello stato d'eccezione non è altro che lo spazio del potere della classe dominante liberato dai suoi stessi vincoli giuridici precedenti viene coperta dal ricorso del senato romano allo strumento dello "iustitium". Nell'ottica formalistica e astratta, giuridica, tipica del pensiero borghese moderno, Agamben fa finta di credere che davvero, questo fosse rivolto a tutti i cittadini in uno spazio aperto ad ogni esito, non invece, nella sostanza, ai protettori dell'ordine aristocratico ed alle organizzazioni dello stato e della "società civile" (per usare una termine improprio per l'epoca romana, ma sintetico e comprensibile) che esprimono la forza e il potere di fatto e reale.
Per Schmitt, evidentemente, la sovranità non è un concetto giuridico, ma il potere sociale (noi diremmo di classe) operante nella società. Che lo dica un pensatore reazionario e di destra come Carl Schmitt, in un linguaggio che noi dobbiamo tradurre, non ne sminuisce la verità.
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