La Resistenza come laboratorio collettivo dell’emancipazione
di Alessandro Simoncini
Auspicando che il termine “Resistenza” torni presto a produrre effetti politici di liberazione dallo sfruttamento e dall’oppressione, pubblichiamo il saggio di Alessandro Simoncini La Resistenza come laboratorio collettivo dell’emancipazione. Il testo introduce il volume collettaneo Reinventare l’Italia La cultura italiana tra Resistenza e Ricostruzione (1943-1948), che contiene testi di David Bidussa, Gian Piero Brunetta, Filippo Focardi, Carlo Olmo, Simonetta Soldani, Mauro Volpi ed è stato curato dallo stesso Simoncini. Si ringraziano la Perugia Stranieri University Press e la Firenze University Press per il permesso a pubblicare parte dell’introduzione
1. Nel Maelström: Resistenza, bande partigiane, desiderio di un mondo nuovo
In un suo interessante volume Nadia Urbinati ha scritto che si arrivò alle elezioni del 2 giugno 1946 perché l’alleanza dei partiti antifascisti e il CLN riuscirono a sconfessare la decisione del re di trattare «la fine del regime come l’ordinaria transizione da un Parlamento a un altro» – tentando «una pura e semplice restaurazione», come scrisse Norberto Bobbio –, aprendo così la fase costituente (Urbinati 2017, 18; 2021; Bobbio 1997, 160). Quelle elezioni furono l’atto con cui, per la prima volta nella storia d’Italia il popolo si fece sovrano attraverso i partiti e decise di darsi delle leggi. Con il decreto Bonomi del 25 giugno 1944, il governo provvisorio di coalizione del Comitato di liberazione nazionale disponeva infatti di indire elezioni a suffragio universale maschile e femminile, per il referendum istituzionale e per l’elezione dell’Assemblea Costituente. I cittadini avrebbero insomma scelto liberamente il loro futuro e deciso quale forma di governo adottare. Per Urbinati, quindi, è un popolo fatto di cittadine e di cittadini il vero autore della Costituzione. Alla Costituente del resto i rappresentanti eletti non poterono scegliere la forma istituzionale – decisa appunto dal popolo per via referendaria – e si impegnarono a «redigere un documento che rispecchi[asse] la volontà popolare uscita dalle urne», traducendola in articoli comprensibili a tutti: come l’art. 1, che recepiva pienamente «la decisione del popolo sovrano di darsi un’identità repubblicana e di esprimersi per via elettorale (eleggendo rappresentanti)»[1]. Alle radici della Costituzione repubblicana e della sovranità popolare – sostiene quindi Urbinati – ci sono i partiti e il Cln, che in sintonia con Claudio Pavone la studiosa definisce il «vero e autentico governo nazionale dell’Italia invasa»: quello che portò a termine il complesso «“processo di politicizzazione” all’interno della realtà militare delle bande partigiane». Trasformando l’antifascismo militare in antifascismo politico – scrive Urbinati con Pavone –, la Resistenza del CLN fu quindi il «nucleo del potere costituente» che generò la nostra democrazia (Urbinati 2017, 18; Pavone 1991, 160).
E ancora oggi – si potrebbe aggiungere – rappresenta la reale riserva energetica della Costituzione. Che è dunque figlia dell’antifascismo politico e dei partiti.
La tesi è senz’altro convincente, ma può però essere integrata recependo i risultati di una storiografia che – senza mai negare il ruolo fondamentale dei partiti e senza mai aderire alla tesi della «resistenza tradita»[2] – ha sostenuto che i partiti stessi «hanno trovato la loro legittimazione nella Resistenza e nella lotta armata contro i nazisti e i fascisti» (De Luna 2018). E l’hanno ottenuta – quella legittimazione – «grazie all’efficacia del rapporto che furono in grado di instaurare con le bande partigiane e con le istanze di sovranità dal basso che dalle bande furono avanzate» (De Luna 2018). In questo senso storici come Guido Quazza, ma poi anche Giovanni De Luna, Santo Peli, Chiara Colombini, Luca Baldissara, Giuseppe Filippetta ed altri – oltre al già citato Pavone – hanno sostenuto (in modi diversi tra loro) che le bande hanno avuto un ruolo fondamentale nel processo che conduce alla Costituzione[3]. È proprio nelle bande, infatti, che secondo alcuni di questi storici dopo l’8 settembre inizia la scelta costituente: la scelta personale disobbediente «di non sottomettersi, di non accettare la legge del terrore» e di «stabilire da se stessi le regole del vivere insieme per aprire il nuovo tempo della libertà, della democrazia e dell’uguaglianza» (Filippetta 2025, 13). In ultima analisi, dunque, la Costituzione stessa è figlia delle bande partigiane e la Resistenza può essere letta come «una gigantesca costellazione di scelte personali» che, come tante stelle, nell’insorgenza illuminano «il cielo del desiderio di un nuovo mondo» (Filippetta 2025, 12-3).
L’8 settembre non muore la patria, come ha invece sostenuto certa storiografia, ignorando che se proprio si vuole parlare di «morte della patria» la si dovrebbe ricercare nel colonialismo dell’età liberale e fascista, nell’instaurazione della dittatura o nelle leggi razziali[4]. Dopo l’armistizio, più semplicemente, si frantuma e si sbriciola lo Stato. Fra il 25 luglio e l’8 settembre – precisa Carlo Galli – non si è verificata nessuna morte della patria, ma insieme al crollo di un ordine e alla catastrofe dello Stato si è consumato «il collasso delle élites tradizionali e l’affermazione di élites nuove»: quelle che animeranno i partiti della prima Repubblica (Galli 2015). Prima ancora, però, c’è il Maelström. In questo senso Filippetta ha sostenuto che dopo l’8 settembre prende forma qualcosa di simile ad un hobbesiano stato di natura, in cui una moltitudine di singoli uomini e donne prima imbrigliati nel corpo mostruoso dello Stato – come accade nel frontespizio del Leviatano di Hobbes – si ritrova improvvisamente risucchiata in una situazione di disordine radicale (Filippetta 2020, 23). Il caos «invade le vite degli italiani» (Filippetta 2025,14). Questo stato di natura non è però predestinato, come quello di Hobbes, a una caotica guerra di tutti contro tutti. Al contrario, va letto come una situazione nella quale i singoli possono finalmente riappropriarsi della loro «sovranità individuale» e praticare la scelta etico-politica di entrare in banda per lottare contro i nazifascisti, provando così a costruire un nuovo ordine: un ordine da edificare sulle macerie dell’Italia fascista e di quella liberale «attraverso l’esercizio della sovranità individuale di chi prende le armi, e di chi lo accompagna e sostiene»[5]; un ordine repubblicano che, per chi combatte la guerra partigiana, deve «condurre a termine quanto l’89 francese aveva promesso: l’uguaglianza attraverso l’emancipazione, la libertà attraverso l’autonomia, la fraternità attraverso la pace» (Baldissara 2026, 41).
Prima ancora che nella Resistenza dei partiti, dunque, per questi storici il nucleo del potere costituente risiede nella Resistenza delle bande partigiane. Non solo le bande praticano la lotta militare in un clima di grande fiducia tra i comandanti e i loro uomini – ben diversamente da quanto accadeva con la plumbea disciplina vigente nell’esercito sabaudo –, ma come scrive Quazza sono anche «microcosmi di democrazia diretta» capaci di un’azione politica che giungerà fino alla fondazione di zone libere e repubbliche partigiane (Quazza 1976, 241e sgg.). Che Filippetta, valorizzando il ruolo di quei «microcosmi», indica come il primo segmento istituzionale del nuovo Stato repubblicano. Nella banda infatti, per loro scelta, e con tutti i limiti del caso, in una logica che tende all’autogoverno, i singoli partigiani partecipano sovranamente alla definizione degli obiettivi e allo svolgimento di compiti istituzionali complessi: non solo quello di gestire le armi, con la responsabilità che ne deriva, ma anche quella di governare i trasporti e i viveri, di istituire burocrazie comunali e tribunali, di prendere decisioni relative alle aree liberate (piccole o grandi che fossero) e, dall’estate del 1944, alle Repubbliche partigiane (Filippetta 2020, 72 e sgg.). Nelle bande insomma i partigiani non combattono soltanto, ma socializzano anche la loro riconquistata sovranità di singoli cittadini con altri singoli che, insieme a loro, procedono a realizzare «una nuova forma politica e un nuovo mondo comune»: un mondo, oltre il totalitarismo fascista e l’individualismo borghese, in cui rifondare «un nuovo senso dei rapporti umani» (Filippetta 2020, 75).
Lo aveva ben colto proprio Quazza. In una recensione del 1977 a Resistenza e storia d’Italia (1976), Vittorio Foa sottolineava che lo storico genovese non si era limitato a vedere nella Resistenza soltanto la fonte dell’«unità democratica fra partiti che rappresentano interessi diversi» (come facevano in molti in una congiuntura nella quale prendeva quota la soluzione del compromesso storico), ma anche un laboratorio di «strutture democratiche create alla base» (Foa 1980, 262). Per Quazza, che nella sua analisi metteva in luce «l’elemento conflittuale della società come dato determinante della storia politica» – e che proprio per questo negli anni Settanta veniva considerato «così pericoloso» –, quelle strutture erano da intendersi come microcosmi di democrazia diretta e potenziali «cellule di una nuova organizzazione sociale» (Foa 1980, 263). Erano cioè potenzialmente capaci – come si è detto – di liberare zone e di fondare nuove Repubbliche radicalmente democratiche.
2. La Resistenza come potere costituente e laboratorio collettivo dell’emancipazione
Secondo Filippetta nelle zone liberate e nelle Repubbliche partigiane prende infatti forma anche l’embrione di un nuovo ordine giuridico, inteso come il prodotto del potere costituente e come il progetto di una democrazia comune. In questo ordine giuridico «si incanala la vita della popolazione e si struttura ed esprime la partecipazione degli abitanti al governo delle comunità» (Foa 1980, 79). Gli ordini giuridici delle Repubbliche partigiane, la cui condizione di possibilità è appunto l’azione delle bande, vengono «instaurati in vista della creazione stabile e definitiva di un nuovo ordine costituzionale» (Filippetta 2020, 125). In questo senso, vanno letti come «momenti di un processo costituente» (Filippetta 2020, 125). Filippetta ricorda che per Carlo Levi il vero valore della Resistenza consisteva nell’aver rigenerato «la visione stessa del mondo, il senso del rapporto degli uomini con se stessi, con le cose e con il destino», ossia nell’aver inventato un nuovo modo di vivere insieme (Levi 2002, 61 e sgg.). Cancellando il velo di ogni rimozione passata e futura, bisogna sempre ricordare che in quell’invenzione ebbero un ruolo cruciale le tantissime donne che durante la Resistenza, intesa come «un grande movimento giovanile di disobbedienza e rivolta», colsero l’occasione «di sottrarsi ai ruoli tradizionali di angelo del focolare e di regina della casa»[6]. Levi avrebbe potuto pensare anche a tutto ciò, quando si spinse a sostenere che un’Assemblea Costituente – assolutamente necessaria per «legalizzare la trasformazione in corso nella vita italiana» – avrebbe avuto solo un senso trascurabile «se questa trasformazione non fosse almeno parzialmente, e nelle sue grandi linee, già attuata e iniziata nei fatti» (Levi 1944). È del resto dentro le sperimentazioni politiche della Resistenza che presero forma materiale (e simbolica) quei valori di autonomia, partecipazione, democrazia dal basso, pari dignità sociale, solidarietà tra uguali trasformatrice di un presente ingiusto, eguaglianza nella libertà, che entreranno poi alla Costituente attraverso il vissuto partigiano di molte/i costituenti, e che cementeranno «il largo consenso che circonda i principi e i diritti fondamentali della prima parte della Costituzione» (Filippetta 2020, 227).
Prima della Costituente e prima dei partiti, quindi, è nell’«esperienza umana e giuridica della Resistenza» che va rinvenuta l’idea per cui la Costituzione repubblicana è prima di tutto «un progetto di liberazione e di emancipazione degli uomini e delle donne: un progetto di promozione della loro libertà, della loro responsabilità», oltre che della loro uguaglianza formale e sostanziale (Filippetta 2020, 227). Quel progetto viene direttamente dal tempo della guerra partigiana e trova la sua sintesi mirabile nell’art. 3 della Costituzione (in particolare del suo secondo comma): che, come scrisse Stefano Rodotà, è il «capolavoro istituzionale» di Lelio Basso condito dalla «fiduciosa sapienza giuridica» di Massimo Severo Giannini[7]. In fin dei conti – per dirla con Claudio Vercelli – la Resistenza è stata un «laboratorio collettivo dell’emancipazione». Secondo Vercelli il senso della lotta di liberazione (la sua «radice che non muore») è racchiuso nella capacità, in momenti di violenta transizione, «di cercare nell’auto-organizzazione dal basso le risorse elementari per ricostruire il significato dell’esistenza» (Vercelli 2023). Da qui proviene anche l’idea di una sovranità popolare orizzontale che non sussume la sovranità dei singoli cittadini, ma la garantisce: l’idea, cioè, che si è sovrani perché si è cittadini. Sovranità popolare non equivale a «sovranità del Popolo». Se questa azzera la sovranità dei singoli inglobandola in un soggetto collettivo metafisico che la rappresenta, quella la tutela intendendola come la potenza di agire politicamente riconquistata dai singoli cittadini: dalla moltitudine dei singoli cittadini che sta a fondamento di ogni potere democratico, che a sua volta deve trovare espressione nella partecipazione e nell’autogoverno (Baldissara 2026, 53-68).
In quest’accezione della sovranità popolare si è sovrani perché si è cittadini, e non si è cittadini senza la possibilità di raggiungere «il pieno sviluppo della persona umana» di cui parla appunto l’articolo 3 della Costituzione. Dalla Resistenza come laboratorio collettivo dell’emancipazione proviene quindi anche il senso della cittadinanza repubblicana che sta alla base del dettato costituzionale: una cittadinanza che non ha nulla a che vedere con l’appartenenza a una patria, a un’etnia, a una Nazione, a una lingua, a un suolo, ma che – a compensazione dell’«atomismo e della separatezza della politica liberale» (Filippetta 2020, 228) – contempla invece la partecipazione responsabile a un progetto di emancipazione collettiva che prevede la costruzione di un mondo comune di liberi e di eguali. In questo senso il 6 marzo del ‘47, alla Costituente, Basso sosterrà che i deputati lì presenti non stanno facendo «una Repubblica di individui astratti, una Repubblica di cittadini che abbiano solo un’unità giuridica»; stanno invece costruendo «la Repubblica, lo Stato in cui ciascuno partecipi attivamente per la propria opera, per la propria partecipazione effettiva, alla vita di tutti» (Basso 1947, 1824). Questa cittadinanza repubblicana e questa sovranità popolare, che si contrappongono non solo al fascismo ma anche all’Italia liberale, sembrano davvero essere «la formalizzazione finale del diritto scritto dai fucili partigiani» (Filippetta 2020, 227). È nell’«esperienza umana e giuridica della Resistenza», nel suo carattere rivoluzionario, che va cioè ricercato il vero nucleo del potere costituente della democrazia repubblicana: la «Costituzione dei fucili» e delle bande anticipa dunque quella dei partiti, e ne scolpisce i caratteri originari (Filippetta 2020, 66 e sgg.).
Certo, come ha scritto Giovanni De Luna, «senza i partiti e il loro ruolo, subito decisivo anche nell’Italia del Sud, le bande e il CLNAI che le rappresentava non sarebbero riusciti a incidere sulla politica nazionale». A ragione De Luna sostiene che «il passaggio dalla banda ai partiti, dal locale al nazionale, non fu indolore né facile» e che dopo la fine della guerra «le istanze di sovranità armata che le varie formazioni partigiane avevano incarnato furono inglobate in strategie politiche più complesse e articolate». Dopo il 25 aprile 1945 e la consegna delle armi da parte degli insorti, ad esempio – continua De Luna –, «i partiti “delle tessere” soppiantarono quelli “dei fucili”, vincoli e compatibilità istituzionali divennero prioritari e, proprio attraverso i partiti, lo Stato appena ricostruito si riappropriò della sua piena sovranità» (De Luna 2018).
Le cose andarono effettivamente così. Questo però non toglie che quei partiti e il CLN «devono la loro legittimazione alle bande partigiane», che operarono come «contenitori delle sovranità individuali dei singoli» e come incubatori dei «principi fondamentali dell’ordine giuridico della Resistenza» (Filippetta 2020, 220 e sgg.). E non toglie nemmeno che quei principi fondamentali di «autonomia, autogoverno, sovranità popolare come sovranità dei singoli cittadini», entreranno all’Assemblea Costituente non solo per mezzo delle gambe dei partiti ma anche per mezzo di quelle dei singoli costituenti. E del resto molti di loro avevano fatto e/o vissuto la Resistenza, restando profondamente segnati nella coscienza proprio da quei principi, oltre che dalla rottura che essi marcavano con la precedente storia d’Italia. Anche per questo la Costituzione non è solo una serie di disposizioni sulla forma di governo o sul modo di approvare leggi e regolamenti – tutte cose peraltro decisive e niente affatto scontate –, ma è innanzitutto un progetto democratico socialmente emancipatorio: un progetto che ha il proprio nucleo costituente nella Resistenza. In un testo dedicato alla figura di Arrigo Boldrini (il comandante Bulow), è Carlo Galli a rimarcarlo opportunamente. Soffermandosi sul nesso tra potere costituente e Resistenza, Galli scrive infatti che quest’ultima è stata «solo formalmente l’esercizio di un potere politico-militare delegato al CLN dal regno del Sud». Nella sostanza la Resistenza è stata invece l’«attivazione autonoma di un potere costituente popolare che è stato supremamente politico, persino al di là della consapevolezza soggettiva dei suoi protagonisti». Nella Resistenza quindi è emersa spontaneamente «quella legittimità che in seguito ha trovato espressione formale e compiuta nell’Assemblea costituente e nella Costituzione repubblicana» (Galli 2015). Nel maelstrom dello stato di eccezione in cui dopo l’8 settembre è precipitato l’ordine politico precedente, la Resistenza è stata cioè la guerra rivoluzionaria capace di attivare l’energia politica che ha prodotto un nuovo ordine.
Come ci ha insegnato Claudio Pavone, però, la Resistenza fu tre guerre in una: la guerra patriottica di liberazione nazionale, che ebbe per nemico l’invasore tedesco nazista e per obiettivo «la liberazione del territorio nazionale da una dominazione straniera»[8]; la lacerante guerra civile, che ebbe per nemico il fascista e per obiettivo «la liberazione del popolo italiano dal fascismo come fenomeno autoctono»; la guerra di classe, che tanti partigiani socialisti, comunisti, azionisti combatterono avendo come nemico principale il «padrone» (i proprietari delle fabbriche o «gli agrari che avevano finanziato gli squadristi e se ne erano avvalsi») e per obiettivo uno sbocco non capitalista o anticapitalista del conflitto (Pavone 2016, 16-22). Nel perseguimento di quest’obiettivo – scrive Pavone – «dentro una grande speranza di palingenesi sociale» si mescolavano il «fascino del modello sovietico» e l’aspirazione «a un socialismo nuovo e diverso che evitasse le degenerazioni burocratiche e repressive avvenute in Urss»: un socialismo che «sapesse reinterpretare anche la libertà e la democrazia, come per esempio propugnavano il Partito d’Azione e alcune correnti socialiste»[9]. Di queste tre guerre, le prime due hanno vinto e la terza ha perso. Ma non del tutto. Ha lasciato infatti traccia negli articoli «sociali» della Costituzione: gli art.1[10], 2[11] e 3[12], il primo comma dell’art. 4[13], gli articoli 41[14], 43[15], 49[16] e 53[17], per citare solo i principali.
3. Sulla «terza guerra» della Resistenza e sulla Costituzione come progetto di democrazia sociale
La terza guerra della Resistenza è quindi ben presente nella Costituzione repubblicana. Del resto quest’ultima, che è certamente «il frutto degli accordi e dei compromessi tra i partiti», non è stata scritta in un vuoto pneumatico, ma dentro un pieno fatto delle grandi lotte dei lavoratori: lotte operaie e contadine che circondano i lavori della Costituente e che sono la diretta prosecuzione di quel protagonismo politico, sociale e solidale dei lavoratori che si era affermato con la Resistenza.
È da quelle grandi lotte operaie e contadine che nasce il «carattere solidaristico e lavorista della Costituzione repubblicana» (Filippetta 2022). Sono «lotte di comunità, e non solo di categoria», come quelle delle Officine meccaniche reggiane, delle Fonderie riunite di Modena, della Ducati, della Breda di Milano e delle Officine Gallileo di Firenze. Tutte lotte che, durante la Resistenza – mentre fioriva l’attività militare delle bande partigiane –, furono anticipate dal protagonismo dei braccianti e dei mezzadri che nelle campagne si battevano «contro le requisizioni e gli ammassi nazi-fascisti», oltre che per ripartizioni e salari più giusti (Filippetta 2024, 15). E furono anticipate anche da un altro protagonismo: quello degli operai che scioperarono a partire dal marzo del 1943 e che occuparono le fabbriche durante l’insurrezione. Insomma, per comprendere la Resistenza non basta guardare alle formazioni partigiane. Occorre rivolgersi anche alla mobilitazione nelle campagne e nelle fabbriche, a loro volta connesse a un più diffuso «antifascismo esistenziale» che – come ha scritto Quazza – si manifesta con «caratteri più propriamente morali per i giovani provenienti dai ceti medi e più specificatamente di classe per gli operai e i contadini» (Quazza 1976, 105 e 115-16). D’altro canto, pur apparendo spesso spontaneo e prepolitico, l’antifascismo esistenziale della Resistenza non ha nulla di generico perché nasce da ben precise «condizioni di esistenza, cioè sociali, di classe» (Quazza 1976, 106; sul punto cfr. Colombini 2025, 63). Per questo, sulla scia di Quazza, a proposito degli scioperi del marzo del 1943 Filippetta ha parlato di un «protagonismo operaio» spontaneo che si manifesta «come antifascismo esistenziale di classe prodotto dalle condizioni di ingiustizia, di miseria, di fame e di sfruttamento determinate dalla guerra voluta dal regime» (Filippetta 2023).
Anche per questo alla Costituente si discuterà di lavoro. In un confronto serrato tra chi lo concepiva come forza integrativa o «cemento etico» funzionale a una società di mercato interclassista depurata dal conflitto (come molti costituenti democristiani: Fanfani e il neo-tomista La Pira ad esempio) e chi invece lo concepiva come fonte di cittadinanza, di appartenenza di classe e quindi di partecipazione conflittuale alla vita democratica (come in modi diversi Lelio Basso, Vittorio Foa e Palmiro Togliatti), la Costituzione viene scritta dentro questo incandescente «crogiuolo di protagonismo sociale dei lavoratori»[18]. La dimensione progettuale della Costituzione nasce quindi anche dallo spirito delle lotte di classe e viene scritta come un atto di protesta contro le ingiustizie del presente. È anche per questo (forse soprattutto per questo) che la Costituzione punta a rompere con quelle ingiustizie, attribuendo un ruolo centrale ai diritti sociali e formulando un progetto di democrazia sociale da edificare all’insegna del principio di uguaglianza. Se durante i cosiddetti Trenta gloriosi questo progetto è stato parzialmente messo in forma attraverso la costruzione dello Stato sociale e dei diritti del lavoro, nei successivi Trenta ingloriosi – come li ha definiti Jacques Rancière (Rancière 2022) – il progetto costituzionale è stato messo pesantemente sotto attacco da quello che è stato chiamato un «liberalismo senza moderazione»: un neoliberalismo che ha prodotto la crescente privatizzazione dei beni pubblici, la massiccia erosione del welfare, la precarizzazione del lavoro come norma, la neutralizzazione di politiche sociali che nel tempo avrebbero dovuto edificare e consolidare «il “noi” politico, la sovranità democratica nazionale» (Urbinati 2020, 53).
Quelli a cui si è appena accennato sono processi sovradeterminati dalla globalizzazione capitalista e dall’assiomatica austeritaria dell’Unione europea. A quest’ultimo proposito si pensi solo alla riforma dell’art. 81 della Costituzione, che nel 2012 ha costituzionalizzato il pareggio di bilancio recependo le indicazioni del Fiscal Compact con cui l’Ue rispondeva alla crisi del 2011 irrigidendo l’austerity (sul punto, cfr. Amendola 2016). Queste ed altre dinamiche affini hanno generato le condizioni di possibilità per l’emergenza di quel «nazionalismo dei vulnerabili» che oggi un po’ ovunque alimenta i neo-populismi e i sovranismi (Urbinati 2020, 53). Nei decenni dell’età neoliberale il progetto costituzionale di una democrazia sociale fondata sulla libertà e l’uguaglianza sostanziale dei molti è stato progressivamente disattivato dai pochi che detenevano il monopolio politico della decisione. E il processo di «de-democratizzazione» è avanzato speditamente (Balibar 2012; Brown 2015). Dopo una profonda trasformazione della «costituzione in senso materiale» – per dirla con Costantino Mortati (1988) –, la cronaca ci informa quasi quotidianamente dei propositi (non certo inediti) di regolare regressivamente i conti con la Costituzione formale e con la Repubblica parlamentare: «alla ricerca del “sacro Graal” della governabilità»[19]. Non dobbiamo dimenticare che, agli albori dell’età neoliberale, nel 1975, il termine «governabilità» ebbe un ruolo di primo rilievo nel celebre rapporto sulla democrazia della Trilateral Commission nel 1975 (Crozier, Huntington, e Watanuki 1977). In risposta alle lotte e ai movimenti degli anni Sessanta e Settanta, quel rapporto mirava notoriamente a realizzare un disegno di democrazia minima e puramente elettorale di cui oggi vediamo le ultime tappe. Il Rapporto aveva l’obiettivo di farla finita con la democrazia sociale e partecipativa delle costituzioni post-belliche, individuata esplicitamente come causa della crisi degli anni Settanta e come patologia dei sistemi democratici. A questa democrazia sociale la Trilaterale ne opponeva un’altra: una democrazia della governabilità, appunto, depurata dal conflitto e dalle richieste di maggiore rappresentatività dei soggetti sociali. Ne emergeva la silhouette di una postdemocrazia dell’«apatia», sentimento che il Rapporto considerava necessario al «funzionamento efficace di un sistema politico democratico» (Crozier, Huntington, e Watanuki 1977, 123): una postdemocrazia capace di disciplinare i parlamenti e di accelerare i processi di esecutivizzazione del comando come richiesto dall’accumulazione capitalistica.
Di fronte a uno stato di cose ormai dispiegatamente postdemocratico, e di fronte all’ascesa prepotente del postfascismo neoliberale, ci si può chiedere quale sia oggi la postura intellettuale da tenere nei confronti della Costituzione repubblicana[20]. I suoi articoli sociali, che discendono in linea diretta dalla «terza guerra» della Resistenza, ci invitano ancora a intenderla come il programma mai realizzato di «una nuova democrazia economica e di un nuovo ordine sociale»[21]. Questo programma rischia di essere definitivamente sconfitto da forze che mirano a cancellare la natura antifascista, costituente, rivoluzionaria della Resistenza. Alla Costituente, però, quella natura oggi sotto tiro non era chiara soltanto ai deputati della sinistra ma anche al giovane Aldo Moro, che in un discorso tenuto il 13 marzo 1947 esortava a non
«dimenticare quello che è stato, perché questa Costituzione oggi emerge da quella Resistenza, da quella lotta, da quella negazione, per le quali ci siamo trovati insieme sul fronte della Resistenza e della guerra rivoluzionaria ed ora ci troviamo insieme per questo impegno di affermazione dei valori supremi della dignità umana e della vita sociale» (Moro 1947, 2040, corsivo mio).
E, con un monito particolarmente attuale, Moro aggiungeva:
«guai a noi, se per una malintesa preoccupazione di serbare appunto pura la nostra Costituzione da una infiltrazione di motivi partigiani, dimenticassimo questa sostanza comune che ci unisce e la necessità di un raccordo alla situazione storica nella quale questa Costituzione italiana si pone» (Moro 1947, 2040, corsivo mio).
Rilanciando la necessità di rifarsi oggi a questa sostanza comune, e alla profonda cesura storica che la Resistenza ha rappresentato, Aldo Tortorella – il partigiano Alessio – ha scritto che in Italia è in atto «il tentativo di seppellire definitivamente l’antifascismo costitutivo dell’identità della democrazia italiana» (Tortorella 2023). A questo tentativo – ha aggiunto opportunamente – non è il caso di opporre l’antifascismo banalizzato delle cerimonie ufficiali: «richiamarsi all’antifascismo serve infatti a poco se non lo si aggiorna legandolo ai bisogni e alle sofferenze dei lavoratori, senza nutrire la sua battaglia per la democrazia e per i diritti, se non è stimolo all’azione per la giustizia sociale» (Tortorella 2023).
Per contribuire alla costruzione teorica di un antifascismo sociale, le studiose e gli studiosi potrebbero seguire il prezioso suggerimento di Walter Benjamin secondo cui le rivoluzioni sconfitte sono ancora cariche di potenzialità emancipatorie. Con un «balzo di tigre nel passato», lo storico materialista può sempre riscattarne l’istanza sovversiva, facendo di quelle rivoluzioni un’immagine dialettica capace di interrompere le miserie del presente e di riaprire alla ricchezza del possibile (Benjamin 1997, 47). È quello che cercarono di fare le donne e gli uomini della Resistenza: attraverso la guerra rivoluzionaria e le realizzazioni pratiche che in essa prendevano corpo, certo, ma anche attraverso le aspirazioni utopiche che spesso supplirono a un carente progetto economico, politico e istituzionale. In questo senso – parafrasando Koselleck (1986) – Pavone ha scritto che non di rado i resistenti vissero «il futuro come presente», affidando «alle anticipazioni e alle speranze» quello che le esperienze empiriche non erano «in grado di garantire». In questa dimensione utopica giocarono un ruolo importante i sentimenti, che nella Resistenza così spesso si intrecciarono «con richieste etiche, con abbozzi di elaborazioni teoriche, con richieste di garanzie esistenziali» (Pavone 1991, 579). Quelle richieste, che come scrisse Franco Fortini provenivano dall’«istanza rivoluzionaria e antiborghese» della Resistenza – dal suo essere non solo lotta di liberazione ma anche «conflitto di classe» e «fatto rivoluzionario» – restano a tutt’oggi irrealizzate[22]. È allora interessante sottolineare che, nella sua seconda tesi sul concetto di storia, Benjamin scriveva che quello che ci lega ai vinti è un «appuntamento misterioso»: come ogni generazione precedente «siamo stati attesi sulla terra» per realizzare quella «debole forza messianica a cui il passato ha diritto» (Benjamin 1997, 23). Non basta cioè rammemorare il dolore delle vittime del passato per redimerle dall’oblio. Come in un «patto segreto», infatti – chiosa Michael Löwy –, i vinti attendono da noi «anche la riparazione delle ingiustizie passate e il compimento della loro utopia sociale» (Löwy 2004, 46). Spetta a noi inverare il potenziale emancipatorio delle rivoluzioni sconfitte al fine di abolire lo stato di cose presente.
La Costituzione nata dalla Resistenza, nella quale la politica non si è data solo come realismo strategico ma anche come carica utopica (ossia come desiderio di «andare oltre in nome di un significato profondo che viene attribuito a un futuro intensamente desiderato») (Pavone 1991, 515), può essere allora pensata insieme alla Resistenza come una di quelle rivoluzioni: non tanto come rivoluzione mancata – fu notoriamente Piero Calamandrei a parlarne come di «una rivoluzione promessa» in cambio di una «rivoluzione mancata»[23] –, quanto appunto come rivoluzione sconfitta (nella sua dimensione di progetto sociale con tratti socialisti) ma ancora gravida di futuro: come una rivoluzione cioè che, al pari di tutte le altre sconfitte in passato, porta ancora in sé la forza di riaprire la storia e di rilanciarla verso il nuovo.
Riferimenti bibliografici
Amendola, A. 2016. Costituzioni precarie. Roma: Manifestolibri.
Baldissara, L. 2026. “Dalle armi…” In Baldissara L., e Urbinati N., Nata democratica. Dalla lotta partigiana alla Costituzione. Bologna: il Mulino.
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Note
[1] Urbinati 2017, 4-5. Con l’articolo 1 – «L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione» – per Urbinati viene costituzionalmente sancito che «sovranità popolare, repubblica democratica rappresentativa e costituzionale sono un unicum inscindibile» (p. 5). Per una lettura approfondita dell’Art. 1, in questa direzione, cfr. Ferrajoli 2017, 14-29.
[2] Sul mito della «Resistenza tradita» e sulla sua genesi nella prima guerra fredda dall’anticomunismo, dall’incapacità «di difendere i valori della Resistenza e di difendere il rispetto della persona nelle fabbriche», cfr. Fontegher Bologna 2023, 12-5.
[3] De Luna 2015; Quazza 1976; Peli 2004; Colombini 2023; 2017; Filippetta 2020. Filippetta ha riconosciuto a Quazza il ruolo di apripista per questa interpretazione della Resistenza. La sua riflessione – scrive – «con le categorie della spontaneità e dell’autonomia, con la figura della banda come esperienza di democrazia diretta, è una vera e propria mina per il “blocco storiografico-giuridico”, […] del “moderno Principe”», ossia per quella lettura della Resistenza che ne fa l’«opera esclusiva dei partiti antifascisti, che poi arrivano alla Costituente e lì trovano tra loro un compromesso che è la Carta del 1947» (Filippetta 2017).
[4] È stato Salvatore Satta a coniare la locuzione «morte della patria». Descrivendo lo stato d’animo degli italiani all’indomani dell’armistizio, nel suo De Profundis ne parla come dell’«avvenimento più grandioso che possa occorrere nella vita dell’individuo» (Satta 2003, 53). Negli anni Novanta di morte dalla patria hanno parlato Renzo De Felice ed Ernesto Galli della Loggia, sostenendo che dopo l’8 settembre, una volta morta, la patria non sarebbe più risorta. L’8 settembre avrebbe infatti «minato per sempre la memoria collettiva nazionale» e fatto degli italiani una massa informe priva di prospettiva morale (De Felice 1995, 33). «La gran massa degli italiani – scrive De Felice – evitò di prendere una chiara posizione per la Resistenza» (p. 59). Lungi dall’avere riscattato il popolo italiano dalla disfatta morale, la Resistenza– da cui pure la patria avrebbe potuto rinascere – sarebbe quindi stata l’opera di una minoranza eterogenea, e per di più avrebbe avuto uno scarso valore militare. Nel «biennio terribile» seguito all’8 settembre – aggiunge Galli della Loggia – chiunque custodisse «nel proprio mondo etico-politico, o solo emotivo, […] l’idea di nazione» poteva oggettivamente provare soltanto «il sentimento di una vera e propria “morte della patria”» (Galli della Loggia 2003, 3). Per Galli della Loggia (1996), cioè, la Resistenza antifascista non avrebbe potuto riscattare la patria perché – scrive – non era «sufficientemente e credibilmente nazionale e patriottica, a motivo della sua ipoteca sul futuro dello Stato (e del suo collocamento internazionale)». Contro queste tesi, cfr. Pavone 1991, in cui si sostiene nitidamente che dopo l’armistizio «soltanto pochissimi fascisti considerarono […] la catastrofe un atto liberatorio […]», e che «ancora oggi considerare l’8 settembre come una mera tragedia o come l’inizio di un processo di liberazione è una linea che distingue le interpretazioni di opposte sponde» (p. 36).
[5] Filippetta 2020, 23. Sulla Resistenza come scelta non solo etico-politica ma anche antropologica, nel senso di un «venire alla presenza» del soggetto resistente durante una frattura storica percepita come tale, cfr. Cavalleri 2015.
[6] Filippetta 2025, 18. Sul punto, tra i tanti, cfr. Tobagi, 2022; Bravo e Bruzzone 1995; Lunadei 2023, 75-9; Berruti 2023, 82-4.
[7] Rodotà 1989, 19. Sul punto cfr. Dogliani e Giorgi 2021, 93 e sgg. Si potrebbe sostenere che, con l’art. 3 della Costituzione, Basso tentava il superamento della differenza tra bourgeois e citoyen teorizzata da Marx nel suo scritto Sulla questione ebraica. Com’è noto in quel testo Marx criticava duramente il formalismo dei diritti umani e la logica del diritto moderno centrata sulla proprietà privata: una logica per la quale – scriveva – «non l’uomo come citoyen, bensì l’uomo come bourgeois viene considerato l’uomo vero e proprio» (Marx 2004, 195).
[8] I «fazzoletti azzurri» del generale Mauri nel Monferrato e nelle Langhe, le «Brigate Osoppo» nel Friuli, le «Fiamme verdi» nel bresciano combatterono, ad esempio, solo questa guerra patriottica.
[9] Pavone 2016, 23. È forse utile riportare qui le osservazioni critiche che Luciano Canfora mosse nei confronti di Pavone. Per Canfora (1993, 66-8), anche se è certamente vero che molti dei combattenti «affluiti nelle formazioni partigiane garibaldine […] furono animati dal proposito e forse anche dalla persuasione che la guerra in atto dovesse o potesse concludersi con uno sbocco anti-capitalistico», nell’analisi di Pavone resterebbe in ombra il fatto che «questa non fu mai la parola d’ordine, l’obiettivo strategico, e nemmeno l’arriére pensée, del quadro dirigente dei comunisti nella Resistenza, e men che meno, ovviamente, di Togliatti». Sulla base di un’analisi del fascismo inteso come regime reazionario di massa, infatti, Togliatti poneva l’accento sul radicamento di massa del fascismo «come questione principale da risolvere, come tendenza negativa da invertire con una politica di larghe alleanze, non già di arroccamento settario». Secondo Canfora – simpatetico con le scelte togliattiane –, nel quadro più ampio della guerra civile europea in corso, i quadri dirigenti comunisti inscrissero la loro azione «negli equilibri e nei meccanismi dell’alleanza “tattica” tra “democrazie” e Urss», che escludevano un buon esito della guerra di classe. Di qui la scelta comunista di privilegiare la «guerra patriottica», che per Canfora era l’«unica scelta possibile nel quadro della grande coalizione». «Chi fuoriesce da quel quadro – conclude – finisce male: Markos in Grecia».
[10] «L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione».
[11] «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti individuali dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei diritti inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale».
[12] «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese».
[13] «La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto».
[14] «L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali».
[15] «A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale».
[16] «Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale».
[17] «Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività».
[18] Filippetta 2022. Per la ricostruzione del dibattito sul lavoro alla Costituente, cfr. Urbinati 2017, 103 e sgg.
[19] Urbinati 2020, 65-7; 2023; e per il caso italiano, Urbinati 2017, 112 e sgg. Sulla questione della «governabilità», applicata al recente disegno di legge sul premierato elettivo del governo italiano, cfr. Galli 2023, 114-23.
[20] Galli 2023. Per il concetto di «postfascismo», cfr. Traverso 2017 e Budraitskis 2023.
[21] Favilli 2023. La Costituzione – aggiunge Favilli – «ha quasi sempre dovuto convivere con un ordine sociale che le era contraddittorio, un ordine sociale che veniva da lontano e che il fascismo non aveva interrotto bensì consolidato».
[22] Cfr. Fortini 1962, 12; 2006, 342. Sul punto mi permetto di rinviare a Simoncini 2025, 104-8.
[23] Com’è noto Calamandrei scrisse che, «per compensare le forze di sinistra di una rivoluzione mancata, le forze di destra non si opposero ad accogliere nella Costituzione una rivoluzione promessa». Calamandrei 1966, 461. Qualche anno dopo chiarì meglio cosa intendeva. «Purché l’estrema sinistra (e specialmente il partito comunista) accettasse i meccanismi “borghesi” della legalità parlamentare – aggiunse –, le forze “borghesi” non si opponevano a lasciare aperta verso l’incerto futuro questa via legalitaria di un graduale e pacifico rinnovamento sociale, di cui già era segnato l’indirizzo e riconosciuta in anticipo la legittimità». Calamandrei 1955, 215.
Alessandro Simoncini insegna Filosofia Politica all’Università per Stranieri di Perugia. Tra le sue ultime pubblicazioni: Neoliberalismo, neo-populismo, neo-autoritarismo. Nuova personalità autoritaria e collasso della democrazia, in M. Pezzella (a cura di), La nuova personalità autoritaria,“Altraparola”, 13, 2025, Efesto, Roma, 2025; Sulla differenza: Genere, razza, classe, Meltemi, Milano, 2025, curato insieme a S. Sgavicchia e S. Tusini; Futuro (e) passato. Pasolini e Fortini di fronte alla “Grande trasformazione”, in S. Cingari, S. Sgavicchia (a cura di), Mito, tradizione, immagini di Pasolini nel mondo, Mimesis, Milano, 2025.











































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