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Pólemos è padre di tutte le cose

di Giovanna Cracco

Cinque giudici del CGA siciliano ripercorrono le problematiche che ruotano intorno alla campagna vaccinale Covid e chiedono dati scientifici al governo: l’obbligo potrebbe arrivare davanti la Corte costituzionale, mentre la politica si muove in (apparente) stato dissociativo legiferando discriminazioni e un Green Pass permanente

hiuywsdf56“La politica non è un asilo: in politica obbedire e appoggiare sono la stessa cosa.”

Il 6 gennaio scorso il governo Draghi decreta l’obbligo vaccinale Covid 19 per i cittadini di età superiore a cinquant’anni: riguarda non solo le due dosi della “vaccinazione primaria” ma anche il cosiddetto booster, e si traduce in sospensione dall’impiego senza retribuzione per i lavoratori non in regola con la vaccinazione e privi del Green Pass da guarigione. Il provvedimento è chiaramente spinoso dal punto di vista costituzionale – lo vedremo – e sociale – per la fase pandemica nel quale si colloca, al di là della questione no vax – ma il presidente del Consiglio non ritiene di dover argomentare la decisione; lo farà solo quattro giorni dopo, aggiungendo le scuse per aver “sottovalutato le attese per una conferenza stampa”. Noblesse oblige titolano i principali media italiani (“Draghi si scusa”), incapaci (o servili al punto da diventarlo) di riconoscere l’arroganza del potere quando sorride e ha modi garbati; quell’arroganza che ritiene di poter decidere senza dover dare alcuna spiegazione. A sua discolpa, dobbiamo tuttavia riconoscere che Draghi non è abituato a vestire l’abito del politico: nulla gli è più alieno del concetto di ‘rappresentanza del popolo’. E probabilmente considera la Costituzione un vetusto fardello inadeguato alle attuali esigenze dei mercati globali e del sacro Pil.

Iniziamo a entrare nelle questioni.

 

C’è un giudice a Palermo

È innegabile che quei crimini furono commessi nell’ambito di un ordine ‘legale’, e che anzi fu questa la loro principale caratteristica.”

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (CGA) equivale, nell’autonomia riconosciuta alla regione, al Consiglio di Stato italiano: ha dunque il compito di esprimere pareri sugli atti normativi del governo, a partire dalle questioni sollevate nei TAR siciliani. Una sua ordinanza del 12 gennaio 2022 (1) si rivela particolarmente interessante: ritrovandosi a dover decidere in merito all’obbligo vaccinale, i cinque giudici siciliani affrontano i diversi temi che da mesi ruotano intorno ai vaccini Covid e alla loro gestione, e ritrovandosi privi dei dati per deliberare, li richiedono al governo (2): danno tempo fino al 28 febbraio per produrli, convocano l’udienza il 16 marzo per il confronto, e solo a quel punto decideranno se “sollevare l’incidente di costituzionalità” presso la Consulta. L’obbligatorietà vaccinale potrebbe quindi arrivare (finalmente) davanti alla Corte costituzionale.

Tutto nasce dal ricorso di uno studente di infermieristica: non essendosi vaccinato, l’Università degli Studi di Palermo gli nega la partecipazione al tirocinio – necessario a completare gli studi – all’interno di una struttura sanitaria. L’obbligo che tocca lo studente è quindi quello relativo al personale sanitario, ma ciò che solleva il CGA sulla legittimità costituzionale è – ancor più – applicabile all’obbligo imposto a una parte di popolazione unicamente in base all’età anagrafica.

Vediamo l’ordinanza nei punti chiave.

Art. 32: autodeterminazione vs interesse collettivo

Punto di partenza è il noto articolo 32 della Costituzione: “La giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di vaccinazioni obbligatorie”, scrivono i magistrati siciliani, “è salda nell’affermare che l’art. 32 Cost. postula il necessario contemperamento del diritto alla salute della singola persona (anche nel suo contenuto di libertà di cura) con il coesistente e reciproco diritto delle altre persone e con l’interesse della collettività”; “è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell’uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale”, prosegue l’ordinanza, tuttavia “il rilievo costituzionale della salute come interesse della collettività non è da solo sufficiente a giustificare la misura sanitaria. Tale rilievo esige che in nome di esso, e quindi della solidarietà verso gli altri, ciascuno possa essere obbligato, restando così legittimamente limitata la sua autodeterminazione, a un dato trattamento sanitario, anche se questo importi un rischio specifico [per quelle sole conseguenze che appaiano normali e, pertanto, tollerabili], ma non postula il sacrificio della salute di ciascuno per la tutela della salute degli altri” (corsivo mio).

Panta rei

Messi i punti fermi sull’articolo 32, i magistrati evidenziano che “la situazione sanitaria appare in costante divenire e già in parte diversa rispetto quella oggetto di valutazione della citata decisione della III sezione [del Consiglio di Stato, n. 7045/2021, che ha ritenuto legittimo l’obbligo vaccinale per il personale sanitario], con specifico riferimento alla diffusione di nuove varianti quale la Omicron, rispetto alle quali i vaccini non sono ancora ‘aggiornati’, di guisa che sulla relativa e attuale efficacia protettiva la comunità scientifica non pare aver raggiunto una conclusione unanime (sebbene l’orientamento prevalente sia favorevole), mentre si profila una reiterazione di somministrazioni in tempi ravvicinati (sei mesi o addirittura quattro), sulla cui opportunità non si ravvisa, parimenti, una posizione unanime, per cui”, continuano i giudici siciliani, “l’attuale obbligo vaccinale pone un (nuovo) problema di proporzionalità, dato che si profila una imposizione di ripetute somministrazioni nell’anno per periodi di tempo indeterminati”; stante l’attuale situazione occorre dunque verificare, concludono i magistrati, “se l’obbligo vaccinale per il Covid 19 soddisfi le condizioni dettate dalla Corte in tema di compressione della libertà di autodeterminazione sanitaria dei cittadini […] ossia non nocività dell’inoculazione per il singolo paziente e beneficio per la salute pubblica” (corsivo mio).

Ma i dati?

È a questo punto, dopo aver stabilito l’equilibrio che deve sussistere tra autodeterminazione e interesse collettivo e aver rilevato il mutamento di una situazione in continuo divenire, che i cinque magistrati siciliani si ritrovano impossibilitati a pronunciarsi perché privi dei dati per farlo, e li richiedono al governo.

In particolare, ritengono di dover accertare: “1) le modalità di valutazione di rischi e benefici operata, a livello generale, nel piano vaccinale e, a livello individuale, da parte del medico vaccinatore, anche sulla basa dell’anamnesi pre-vaccinale; se vengano consigliati all’utenza test pre-vaccinali, anche di carattere genetico (considerato che il corredo genetico individuale può influire sulla risposta immunitaria indotta dalla somministrazione del vaccino); chiarimenti sugli studi ed evidenze scientifiche (anche eventualmente emerse nel corso della campagna vaccinale) sulla base dei quali venga disposta la vaccinazione a soggetti già contagiati dal virus; 2) le modalità di raccolta del consenso informato; 3) l’articolazione del sistema di monitoraggio, che dovrebbe consentire alle istituzioni sanitarie nazionali, in casi di pericolo per la salute pubblica a causa di effetti avversi, la sospensione dell’applicazione dell’obbligo vaccinale; chiarimenti sui dati relativi ai rischi ed eventi avversi raccolti nel corso dell’attuale campagna di somministrazione e sulla elaborazione statistica degli stessi […] e sui dati relativi alla efficacia dei vaccini in relazione alle nuove varianti del virus; 4) articolazione della sorveglianza post-vaccinale e sulle reazioni avverse ai vaccini, avuto riguardo alle due forme di sorveglianza attiva (con somministrazione di appositi questionari per valutare il risultato della vaccinazione) e passiva (segnalazioni spontanee, ossia effettuate autonomamente dal medico che sospetti reazioni avverse)” (corsivo mio).

Evidenziano infine i magistrati che i dati del governo dovranno dare “chiarimenti circa il perdurante obbligo di sottoscrizione del consenso informato anche in situazione di obbligatorietà vaccinale” e fornire i “dati attualmente raccolti dall’amministrazione in ordine all’efficacia dei vaccini, con specifico riferimento al numero dei vaccinati che risultino essere stati egualmente contagiati dal virus (ceppo originario e/o varianti), sia il totale sia i numeri parziali di vaccinati con una, due e tre dosi; i dati sul numero di ricovero e decessi dei vaccinati contagiati; i dati di cui sopra comparati con quelli dei non vaccinati”.

Ricapitolando, le questioni che l’ordinanza dei magistrati siciliani pone, riguardano: la valutazione rischi/benefici dei vaccini Covid, a livello generale (campagna vaccinale) e individuale; l’inoculazione a soggetti già contagiati dal virus; l’efficacia dei vaccini rispetto alla trasmissibilità del virus e alla malattia Covid, e in merito alle nuove varianti; il consenso informato; il sistema di farmacovigilanza sulle eventuali reazioni avverse. Per tutti gli aspetti sollevati i giudici richiedono i dati e le evidenze scientifiche che hanno supportato le decisioni politiche prese dall’avvio della campagna vaccinale, per poter “accertare se [l’obbligo imposto] sia costituzionalmente legittimo”. Come già rilevato, il governo ha tempo fino al 28 febbraio per ottemperare alla richiesta, il 16 marzo ci sarà l’udienza e poi sapremo se l’obbligo vaccinale andrà davanti la Corte costituzionale.

 

(Apparente) stato dissociativo

Ma una mezza dozzina di psichiatri lo aveva dichiarato ‘normale’, e uno di questi, si dice, aveva esclamato addirittura: «Più normale di quello che sono io dopo che l’ho visitato.»“

Se ripercorriamo i tre temi focalizzati dall’ordinanza – art. 32 della Costituzione, mutamento della situazione pandemica e dati relativi – ci ritroviamo davanti esattamente i punti critici già sollevati da più parti – anche su queste pagine (3) – contro la campagna di vaccinazione di massa e il collegato Green Pass.

Innanzitutto quell’“interesse della collettività” citato ad libitum, secondo il quale la vaccinazione protegge dalla trasmissione del contagio e dunque protegge gli altri. Una condizione che è ufficialmente alla base del Green Pass, con le relative discriminazioni e i ricatti lavorativi: “La carta verde dà la garanzia di ritrovarsi tra persone che non sono contagiose” ha affermato Draghi il 22 luglio scorso, segnando l’avvio dell’imposizione del Pass. Tempo pochi mesi, all’arrivo dell’inverno, e la falsità della dichiarazione si è fatta ‘materia’, con l’esplosione dei positivi sintomatici e contagiosi tra i soggetti vaccinati con due e anche tre dosi. Ma fin dall’estate del 2021 diversi studi scientifici iniziavano ad analizzare questa caratteristica dei vaccini, negandola – la protezione dal contagio è parziale e sussiste per un tempo breve, non oltre i 120 giorni – inserendo dunque i vaccini Covid nella categoria dei “vaccini imperfetti”: agiscono sulla malattia, mitigandola, ma non sulla trasmissione del virus.

Abbiamo riportato uno di questi studi, tra i tanti, nell’analisi pubblicata a ottobre (4), ne citiamo ora un altro più recente uscito su Lancet, a gennaio, ancora più critico, viste le variazioni subite dal virus e la mole di dati che sempre più il tempo assomma: “Questo studio ha mostrato che l’impatto della vaccinazione sulla trasmissione comunitaria delle varianti circolanti di SARS-CoV-2 non sembra essere significativamente diverso dall’impatto tra le persone non vaccinate. Il razionale scientifico per la vaccinazione obbligatoria negli Stati Uniti si basa sulla premessa che la vaccinazione impedisce la trasmissione ad altri, con conseguente ‘pandemia dei non vaccinati’. Tuttavia, la dimostrazione di infezioni virali da Covid-19 tra gli operatori sanitari completamente vaccinati (HCW) in Israele, che a loro volta possono trasmettere questa infezione ai loro pazienti, richiede una rivalutazione delle politiche di vaccinazione obbligatoria che portano al licenziamento del personale sanitario non vaccinato negli Stati Uniti. Infatti, c’è una crescente evidenza che i titoli virali di picco nelle vie aeree superiori dei polmoni e il virus coltivabile sono simili negli individui vaccinati e non vaccinati” (5).

Eppure, anche l’obbligo della vaccinazione over 50 è stato imposto sulla base di questa condizione: ai fini della “prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2”, si legge nel decreto legge varato dal governo Draghi. (Ma non dimentichiamo mai la responsabilità del Parlamento e del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che hanno approvato questo e ogni singolo precedente provvedimento governativo: nel conteggio di Openpolis, sono stati 892 (!) gli atti, di varia natura, emessi dalle istituzioni da gennaio 2020 a gennaio 2022.)

L’ordinanza dei giudici siciliani evidenzia poi la questione del divenire, che è tanto fondamentale quanto banale, ma anche questa pare sfuggire al governo Draghi. Il 6 gennaio, quando l’obbligo vaccinale viene votato in Consiglio dei ministri, si ha già evidenza che la nuova variante Omicron prenderà il sopravvento in breve tempo ed è caratterizzata da una maggiore contagiosità ma da una minore gravità (la stessa ordinanza del GCA infatti, del 12 gennaio, la pone al centro della riflessione): la gran parte dei governi stranieri inizia a dichiarare che si intravede la fine del tunnel, Draghi decreta come se nel tunnel fosse appena entrato. Un obbligo che inevitabilmente deve fare i conti con la pragmatica tempistica della vaccinazione, e infatti diventa esecutivo da lì a tre settimane (1° febbraio, e 15 febbraio per la sospensione dal lavoro senza stipendio), quando probabilmente la curva pandemica di Omicron sarà addirittura in calo – ed è infatti ciò che è avvenuto. Un obbligo legiferato per restare in vigore fino al 15 giugno: governo e Parlamento riusciranno a riconciliarsi con la realtà, facendolo decadere ben prima?

La richiesta dei dati, infine, è l’aspetto più sorprendente dell’ordinanza del Consiglio di giustizia amministrativa siciliano, perché rivela che la mancanza di trasparenza sui numeri della pandemia vige anche tra organismi istituzionali e non solo tra governo e cittadini. La denunciano da due anni sempre più ricercatori scientifici, ripetutamente chiedendo che siano resi pubblici i dati grezzi e non solo quelli già elaborati e aggregati, a sua insindacabile valutazione, dall’Istituto Superiore di Sanità. Fino a ora nessun open data è stato messo a disposizione. È chiaramente un punto centrale, poiché è sui dati che il governo afferma di prendere le proprie decisioni. Ed è lì a ricordarcelo, indelebile, la scenetta del ministro della Salute, Roberto Speranza, alla conferenza stampa del 10 gennaio: orgoglioso, afferma che “il decreto fa fare un passo avanti molto importante per il Paese” mentre sventola un grafico, fornito dall’Istituto Superiore di Sanità, con omini colorati grandi e piccini – la bambina di cinque anni che è in me, ringrazia, ricordando anche il libro del ministro, ritirato al suo esordio a ottobre 2020, per pietas (nostra) e vergogna (sua).

 

Criminali e buffoni

Chiunque poteva vedere che quest’uomo non era un ‘mostro’ ma era difficile non sospettare che fosse un buffone.”

100 euro di multa una tantum per gli over 50 che non rispettano l’obbligo di vaccinazione. “100 euro sono pochi per i ‘furbi’ no vax”, “La nostra salute vale così poco?” titolano i media mainstream l’8 gennaio, lasciando poi decadere l’indignazione già il giorno successivo: aizzare la massa al ‘linciaggio’ dei no vax è un conto, scagliarla verso un provvedimento del governo, è un altro. Un fondo di verità, eppure, è ravvisabile: se la vaccinazione fosse davvero salvifica nei confronti dell’interesse collettivo, come le leggi approvate ancora ribadiscono nell’impostazione, fissare una sanzione di appena 100 euro è ridicolo. È da buffoni.

La Corte costituzionale ha affermato (sentenza n. 5/2018) che spetta al Legislatore decidere tra ‘raccomandazione’ vaccinale e ‘obbligo’ vaccinale, “nonché, nel secondo caso, calibrare variamente le misure, anche sanzionatorie, volte a garantire l’effettività dell’obbligo” (6). Chiaramente 100 euro non garantiscono affatto “l’effettività dell’obbligo”. Se l’obiettivo fosse stato realmente quello di imporre la vaccinazione agli over 50, sarebbe stato sufficiente fissare una sanzione più gravosa. Quali necessità ha quindi dovuto/voluto “calibrare” con 100 euro il governo Draghi? Difficile dare una risposta. Si può provare a mettere insieme una serie di elementi.

Primo. Innanzitutto, la questione ‘risarcimenti’ in caso di effetti collaterali avversi a causa della vaccinazione, non è una questione sul tavolo: la Corte costituzionale ha infatti già decretato in passato che “sul piano del diritto all’indennizzo le vaccinazioni raccomandate e quelle obbligatorie non subiscono differenze” (7). Quindi nulla cambia tra l’obbligo vaccinale e la ‘raccomandazione’ istituita con l’introduzione del Green Pass. Resta aperto l’aspetto della sottoscrizione del consenso informato, e infatti ne chiedono lumi anche i magistrati siciliani.

Secondo. La pressione reale legata all’obbligo è esercitata sulla parte di popolazione over 50 che ha un’occupazione, che vive il ricatto di restare senza stipendio per mesi non avendo più la precedente alternativa (seppur economicamente costosa) del tampone ogni 48 ore. Se restiamo ai dati della variante Delta, ancora dominante nel momento in cui è stato legiferato l’obbligo, l’assenza dal lavoro per malattia dovuta al Covid era pari ad almeno una settimana, più spesso ne servivano due per negativizzarsi. Mentre l’economia è in ripresa dopo il -9% di Pil registrato nel 2020 e Confindustria è sulle barricate da mesi, affermando che tutto deve restare aperto e le ‘maestranze’ devono lavorare, pena la perdita delle posizioni acquisite nei mercati internazionali.

Terzo. Il sistema sanitario pubblico è privo di risorse e mezzi (esattamente come due anni fa) per affrontare un’altra eventuale ondata pandemica, mentre le terapie domiciliari precoci sono sempre al palo perché osteggiate a favore dei vaccini.

Se teniamo insieme tutti gli elementi di realtà – compreso il precedente dato sulla fattispecie di “vaccini imperfetti” – risulta difficoltoso affermare che l’obbligo vaccinale imposto corrisponda a una misura di salute pubblica, di interesse per la collettività: si configura come un trattamento sanitario imposto alla persona, contro il suo diritto all’autodeterminazione. In nome del sacro Pil, possiamo dire, e della competizione economica internazionale. E infatti disoccupati e pensionati (dunque anziani, una categoria a rischio!) possono anche non vaccinarsi: pagheranno appena 100 euro per evitarlo.

Se inseriamo nel ragionamento il tema dell’occupazione dei posti letto ospedalieri, e dunque della sottrazione della possibilità di cure ad altre patologie, la questione si fa spinosa. Se la ratio è imporre all’individuo un trattamento sanitario preventivo per evitare che, nel caso contragga una malattia, finisca ricoverato in ospedale, indubbiamente sto cercando di prevenire l’occupazione di un posto letto e ciò incide sulla disponibilità di sanità pubblica; ma è un operare da Stato etico. Siamo certi di volerlo? Che facciamo allora con fumo, alcol e obesità? Con comportamenti che incidono sulla salute degli individui, portandoli a un eventuale ricovero ospedaliero? E che tipo di sanità pubblica vogliamo? Finanziata e organizzata per rispondere alle esigenze di una popolazione consapevole e libera di scegliere i propri comportamenti, o ridotta all’osso, che tanto ci pensa lo Stato etico a impedire che i cittadini ne abbiano bisogno, imponendo ‘vita sana’ e farmaci preventivi sotto forma di vaccini?

I 100 euro di sanzione sono dunque lì, a ridicolizzare una classe dirigente buffona. Ciò non significa che non sia anche pericolosa. Criminale lo è di certo.

L’articolo 32 della Costituzione “non postula il sacrificio della salute di ciascuno per la tutela della salute degli altri”, ricordano i giudici siciliani. Ed è per questo che chiedono dati dettagliati sulla valutazione rischi/benefici, collettiva e individuale, e sulla metodologia di farmacovigilanza – rimandiamo su questo tema all’articolo del prof. Marco Cosentino a pag. 52 e ai diversi interventi che si sono susseguiti al Convegno “Pandemia: invito al confronto” organizzato a gennaio dal Coordinamento 15 ottobre. A quale beneficio collettivo contribuisce un cinquantenne – così come un trentenne e un settantenne, per non parlare di un bambino o un adolescente – iniettandosi un vaccino imperfetto? E quale beneficio individuale ne trae un cinquantenne – così come un trentenne, diversamente da un settantenne – in buona salute? E a quali rischi si sottopongono i nostri tre ipotetici soggetti? Infine, la domanda più importante: qual è il rapporto rischi/benefici per ciascuno di loro? A breve, medio e lungo termine? A breve, abbiamo un enorme problema di raccolta dati legati al sistema di farmacovigilanza passiva, a medio e lungo è impossibile saperlo.

 

L’èra della libertà concessa

Col passare dei mesi e degli anni non ebbe più bisogno di pensare.Così stavano le cose, questa era la nuova regola, e qualunque cosa facesse, a suo avviso la faceva come cittadino ligio alla legge. Alla polizia e alla Corte disse e ripeté di aver fatto il suo dovere, di avere obbedito non soltanto a ordini, ma anche alla legge.”

Il 2 febbraio il Consiglio dei ministri decreta il Green Pass senza scadenza per chi ha ricevuto tre dosi di vaccino oppure due dosi+guarigione. Al Green Pass – base o super – è ormai collegata l’intera vita quotidiana: lavorare, prendere un autobus o un caffè al bar (anche all’aperto, dove non è più obbligatoria la mascherina…!), andare in banca o in posta (a ritirare la pensione), entrare in un negozio che non sia un alimentari o una farmacia, godersi un film al cinema o un dibattito o la presentazione di un libro, persino andare alla scuola elementare se scatta la Dad – ci vuole, come si suol dire, uno stomaco di ferro per decretare una discriminazione tra bambini, ma d’altra parte il governo Draghi lo stomaco l’aveva già esibito aprendo alla vaccinazione dai 5 anni.

L’inasprimento generalizzato del Green Pass – con la creazione della versione super – che colpisce anche chi è sotto i cinquant’anni, ha evidentemente l’obiettivo primario di imporre la terza dose a chi ha già fatto le prime due: gli under 50 che non si sono finora vaccinati, infatti, difficilmente lo faranno per andare al bar, resteranno sulla loro posizione. Terza dose significa Green Pass senza scadenza. È possibile che sarà decretata la fine del suo utilizzo prima del 15 giugno – o almeno ce lo auguriamo: finirà l’(apparente) stato dissociativo del governo Draghi? – ma ciò non significa la sua eliminazione: ‘senza scadenza’ significa infatti mantenerlo e poterlo riattivare in qualsiasi momento. In chiave sanitaria, come è stato fino a ora, o per altri utilizzi, grazie alle sue caratteristiche dinamiche: permette di collegare i dati di un cittadino a condizionalità, che siano condotte di comportamento (oggi la vaccinazione, domani pagamenti…) o status (residenza, occupazione, dichiarazione dei redditi, fedina penale… qualsiasi cosa), e tramite una app in mano a chiunque può essere consentito o negato l’accesso dell’individuo a qualcosa (un luogo, un servizio, un diritto…). “Il Green Pass è qui per restare” scrivevamo a ottobre, perché le sue particolarità tecniche lo rendono un futuro strumento di controllo estremamente potente e funzionale – rimandiamo all’articolo per i dettagli sulla piattaforma implementata (8). Se così sarà lo vedremo, di certo a breve potrà restare collegato alla vaccinazione Covid, se dal prossimo autunno scatterà il meccanismo della quarta dose o del richiamo annuale e la connessa ‘riattivazione’ del Pass: torneranno i ricatti e le discriminazioni sospesi, forse, nella stagione estiva?

Dopo “Il Green Pass è libertà” dei mesi precedenti, a inizio febbraio i quotidiani celebrano “Draghi riapre l’Italia”, nuove regole verso quella che sarà la “libertà ritrovata”: una ‘libertà’ che si connota dal venire meno dell’utilizzo delle mascherine all’aperto (!) e da una nuova discriminazione nella scuola primaria tra bambini vaccinati e bambini non vaccinati. Quando 3,8 milioni di cittadini over 12 non può nemmeno salire su un treno e da lì a pochi giorni migliaia di lavoratori over 50 saranno sospesi senza retribuzione (si stima 500.000). Sono cittadini che non esistono, per l’informazione di regime: cancellati dalla visuale pubblica. La gran parte della popolazione – indottrinata e manipolata dalla propaganda o semplicemente indifferente alla violazione dei diritti e alla discriminazione subita da altri cittadini, incapace perfino di rinunciare al ristorante come atto di protesta – vive una ‘liberazione’, senza nemmeno riflettere che la libertà non è qualcosa che ci viene concesso dall’alto: liberi si nasce. A meno di essere sudditi e non cittadini, o di vivere in un regime autoritario anziché in uno Stato di diritto. “Perché da sempre”, ricorda il prof. Alessandro Mangia nella sua analisi a pag. 64, “il vero problema dello stato d’eccezione non è mai stato quello della sua ammissibilità o della sua ‘apertura’, visto che lo stato d’eccezione si impone da sé. Il problema dello stato d’eccezione è sempre stato quello della sua chiusura, e di tutto quel che, in genere, tende a lasciarsi dietro”.

“Pólemos è padre di tutte le cose, di tutte re; e gli uni disvela come dèi e gli altri come uomini, gli uni fa schiavi gli altri liberi” diceva Eraclito. Il conflitto rivela l’uomo: chi sei? Da che parte stai? Che cosa fai? Per cosa combatti?


Note
1) Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Ordinanza n. 38/2022 del 12 gennaio 2022, pubblicata il 17 gennaio 2022 https://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato9121590.pdf
2) Nel dettaglio l’ordinanza richiede i dati a un “collegio composto dal Segretario generale del Ministero della Salute, dal Presidente del Consiglio superiore della sanità operante presso il Ministero della salute e dal Direttore della Direzione generale di prevenzione sanitaria”
3) Cfr. Giovanna Cracco, Contro il Green Pass. La posta in gioco: disciplina e sorveglianza, Paginauno n. 74/2021
4) Ibidem
5) Carlos Franco-Paredes, Transmissibility of SARS-CoV-2 among fully vaccinated individuals, gennaio 2022, https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00768-4/fulltext
6) Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Ordinanza cit.
7) Ibidem
8) Cfr. Giovanna Cracco, Contro il Green Pass. La posta in gioco: disciplina e sorveglianza, Paginauno n. 74/2021

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