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I “finanziamenti ad Hamas”: prove, indizi, preconcetti

di Emilio Sirianni

Dell’ordinanza con cui la giudice per le indagini preliminari di Genova ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di nove persone con l’accusa di finanziare Hamas (https://volerelaluna.it/controcanto/2026/01/02/la-trasformazione-della-solidarieta-in-terrorismo/), colpiscono le pagine iniziali.

In esse si narrano la costituzione e l’evoluzione della suddetta associazione iniziando addirittura dal 1928, anno di nascita del movimento dei Fratelli Musulmani, di cui Hamas è filiazione e si percorre, molto approssimativamente e discutibilmente, un secolo di storia contemporanea di quella parte di mondo che gli Stati europei hanno plasmato con la forza, in un processo storico efficacemente definito “l’invenzione del Medio Oriente” (espressione che da il titolo a un interessante libro di C. Brad Faught, pubblicato nel 2023 da Neri Pozza). Sono pagine che colpiscono tanto lo storico che il giurista, entrambi consapevoli delle note diversità epistemiche fra verità storica e verità giudiziaria. La prima, “mero” prodotto della libera esplicazione del pensiero umano, libera nei mezzi e nei fini. La seconda, estrinsecazione di un potere coercitivo e, proprio in quanto tale, condizionata da procedure e approdi predeterminati, a tutela dei diritti individuali che dalla sua affermazione sono attinti.

La prima, che trae la propria autorità dal pubblico confronto fra studiosi ed è pertanto eternamente revocabile nell’evolversi collettivo del pensiero storico. La seconda, che tale autorità trae dalla forza della legge, che la impone come irrevocabile: verità meramente convenzionale, una volta che il prescritto iter procedurale sia compiuto. Anche per questo, mentre fra le fonti storiche spesso compaiono atti giudiziari e sentenze, non accade mai il contrario: un’analisi storica non è né acquisibile, né verificabile o falsificabile, con gli strumenti formali del giudizio. Se ci si provasse, si arriverebbe inevitabilmente a uno stallo, giacché infinite sarebbero le possibili «conferme per modus ponens, da cui è soddisfatto l’onere della prova», ma altrettanto infinite le «smentite per modus tollens, con cui è esercitato il diritto di difesa» (L. Ferrajoli, Giustizia e Politica, Laterza, 2024, 27).

Insomma, quelle 30 pagine, che spaziano dalla caduta dell’impero ottomano all’attentato del 7 ottobre 2023 e alla successiva aggressione di Israele, passando dalla Nakba (in questa prolusione – non a caso, come si dirà – celata dietro la generica definizione di “guerre del biennio 1946-1948”) alla guerra del ’67, dalla rivoluzione degli Ayatollah alle guerre in Iraq e Afghanistan, processualmente non hanno alcun valore. E ciò a tacere del fatto che, in un dibattito fra storici o fra cronisti internazionali, molte delle ricostruzioni effettuate sarebbero agevolmente fatte a pezzi. Basti pensare al passaggio in cui, a commento di dichiarazioni di un membro di Hamas a sostegno degli studenti bangladesi, la cui protesta ha indotto, nell’agosto del 2024, la premier Sheik Hasina, alle dimissioni e alla fuga del paese, si descrivono quelle proteste come «azioni di violenza diffusa e indiscriminata» contro inermi forze dell’ordine»: e ciò benché sia noto che, al contrario, la Hasina fosse andata al potere «grazie a brogli e intimidazioni, all’incarcerazione di massa di oppositori, esponenti politici e al controllo dei media» (G. Battiston, il manifesto, 6 agosto 2024) e che la maggior parte delle 214 persone uccise durante quegli scontri siano state «vittime di spari da parte delle forze dell’ordine» (Internazionale, 5 agosto 2024).

Eppure quelle ricostruzioni dovrebbero fornire i criteri di interpretazione, da un lato, di mezzi di prova sempre largamente controvertibili quali le conversazioni telefoniche, digitali e ambientali oggetto di intercettazione e, dall’altro, di un materiale probatorio che è già di per sé ancor più incandescente. Una notevole parte dei gravi indizi di colpevolezza nei confronti degli indagati è, infatti, costituita da documentazione trasmessa dallo Stato di Israele tramite i canali della cooperazione. Si tratta di una documentazione non acquisita e poi trasmessa dall’Autorità Giudiziaria israeliana all’esito di rogatorie internazionali e con il rispetto delle le garanzie procedurali che a esse presiedono (“atti extraprocessuali” li definisce l’ordinanza), bensì raccolta dall’esercito israeliano (Idf) “nel corso di operazioni militari” (l’operazione “scudo difensivo” del 2002 e quelle che, dopo l’attentato del 27 ottobre 2023, hanno raso al suolo Gaza) e poi trasmessa – parrebbe – da membri del National Bureau of Counter Terror Financing (NBCTF) ovvero dei servizi segreti israeliani. In un articolo del 30 dicembre scorso, La Repubblica indica espressamente con lo pseudonimo di Mister Avi «l’agente segreto che ha composto il dossier su cui si basa, in buona parte, l’inchiesta della Procura di Genova» (Marco Preve, Prove portate dallo 007 israeliano senza nome) e Avi è appunto la sigla che, secondo l’ordinanza, contrassegna il materiale probatorio in questione. E un passaggio dell’ordinanza pare proprio riferirsi a tale provenienza, allorché si parla di una «relazione dell’esperto israeliano che accompagna l’elenco dei documenti trasmessi».

Dovendosi valutare l’attendibilità di questi documenti, quel che stupisce è che non si sia prima adeguatamente valutata l’attendibilità, in sé, della fonte. L’Autorità Giudiziaria procedente non può, infatti, non essere a conoscenza di quello che le massime Autorità Giudiziarie e Istituzioni internazionali hanno sancito riguardo alle attività e agli atti computi da Israele e dal suo esercito proprio negli anni e nel contesto in cui sarebbe stata acquisita quella documentazione. È, infatti, notorio che la Corte penale Internazionale il 21 novembre del 2024 ha emesso mandati di arresto nei confronti del primo ministro e del ministro della difesa israeliani per crimini contro l’umanità e crimini di guerra commessi dall’8 ottobre 2023 al 20 maggio 2024 in danno della popolazione civile di Gaza. E che la Corte Internazionale di Giustizia, il 26 gennaio, il 28 marzo e il 24 maggio 2024, ha ritenuto plausibile che nel territorio di Gaza si stessero commettendo atti di genocidio in danno dei palestinesi e ha imposto allo Stato di Israele prescrizioni cautelari (rimaste totalmente ineseguite) finalizzate a garantire l’immediata cessazione degli atti genocidiari (https://volerelaluna.it/in-primo-piano/2024/12/02/la-corte-penale-internazionale-le-regole-lipocrisia-delloccidente/). Come altrettanto noto dovrebbe essere che il 16 settembre 2025 è stato pubblicato l’ultimo rapporto della Commissione Internazionale Indipendente d’inchiesta sui territori palestinesi occupati (emanazione del Consiglio dei Diritti Umani dell’ONU), nel quale si afferma che gli eventi accaduti in Gaza dal 7 ottobre 2023, «preceduti da decadi di occupazione illegale e di repressione seguendo una ideologia che richiede la rimozione della popolazione Palestinese dalla sua terra e la sua sostituzione», sono tali da indurre a concludere che Israele e le sue forze di sicurezza abbiano commesso e continuino a commettere atti in cui sono ravvisabili l’elemento materiale (actus reus) e quello psicologico (mens rea) del delitto internazionale di genocidio (https://volerelaluna.it/materiali/2025/09/18/a-gaza-e-genocidio/ ).

La domanda allora è se il giudizio debba procedere in una sorta di camera iperbarica, impenetrabile persino alle statuizioni delle massime Autorità Giudiziarie mondiali o, al contrario, se quelle statuizioni incidano, e quanto, sull’attendibilità della documentazione posta a fondamento delle misure cautelari.

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